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Il Decreto Legge n° 14 del 9 marzo 2020 (da non confondersi con il DPCM del 9/3/2020 che ha esteso a tutta Italia le misure inizialmente previste per la sola zona rossa nel DPCM dell’8/3/2020), all’art. 9 prevede che:

“Assistenza a persone e alunni con disabilità

  1. Durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la sua durata, gli enti locali possono fornire, tenuto conto del personale disponibile, anche impiegato presso terzi titolari di concessioni, convenzioni o che abbiano sottoscritto contratti di servizio con enti locali medesimi, l’assistenza agli alunni con disabilità mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari, finalizzate al sostegno nella fruizione delle attività didattiche a distanza previste all’articolo 2, comma 1, lettera m), e alla realizzazione delle azioni previste all’articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020, impiegando i medesimi operatori e i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previste.
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano hanno facoltà di istituire, entro dieci giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, unità speciali atte a garantire l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a domicilio in favore di persone con disabilità che presentino condizione di fragilità o di comorbilità tali da renderle soggette a rischio nella frequentazione dei centri diurni per persone con disabilità.
  3. Alle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”

Questo significa che durante la sospensione delle attività didattiche (per ora prorogata fino al 3 aprile 2020) gli enti locali (Comuni per le scuole primarie e secondarie di primo grado e Regioni per le scuole secondarie di secondo grado) possono inviare a casa degli alunni con disabilità gli stessi operatori che svolgevano l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione  nelle scuole.

La finalità dell’intervento domiciliare è duplice:

  1. Assistere gli alunni nella fruizione delle attività didattiche a distanza organizzate dalle singole scuole (DPCM 8/3/2020 art. 2, comma 1, lett. m);
  2. realizzare attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le  attività  svolte all’aperto, purché svolte  senza  creare  assembramenti  di  persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati” (DPCM 8/3/2020 art. 3, comma 1, lett. g).

Occorrerà quindi che le famiglie verifichino:

  1. presso le scuole dei loro figli quali modalità di didattica a distanza sono state organizzate e le modalità di realizzazione;
  2. presso il proprio ente locale (Comune, municipio, provincia, regione) le modalità per attivare a casa l’assistenza prevista a scuola.

Suggeriamo caldamente alle famiglie di verificare molto bene anche la reale necessità della presenza di un operatore al proprio domicilio, per limitare al massimo gli spostamenti e i contatti con persone esterne al nucleo familiare, come indicato in tutti i provvedimenti di questi giorni per limitare il contagio del virus.

Per ora nessuna norma prevede la possibilità dell’istruzione a domicilio tramite docenti della classe.

Scarica qui l’autocertificazione prevista per gli spostamenti dai DPCM dell’8 e 9 marzo 2020.