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Pubblicata la circolare INPS n° 11, 1 febbraio 2023, “Determinazione per l’anno 2023 del limite minimo di retribuzione giornaliera e aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti”, che contiene al suo interno (punto 12.3) le indicazioni circa l’importo massimo erogabile dell’indennità prevista per il congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, decreto legislativo n° 151/2001, fruito per l’assistenza dei familiari con handicap di cui al comma 3, art. 3 della legge n°104/92.

L’importo originale pari a 70 milioni di lire (36.151,98 euro) per il 2001, anno di introduzione del congedo, viene rivalutato annualmente, a partire dal 2002, sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rappresenta il tetto massimo complessivo annuo dell’onere ed è ripartito fra indennità economica e accredito figurativo.
Per il 2023 l’importo complessivo è pari a € 53.686,65 che, arrotondato all’unità di euro, è pari a € 53.687,00.


Per chiarimenti o ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio di consulenza Telefono D al numero diretto 333 1826708 o inviando una email a telefonod@aipd.it