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Con la pubblicazione della circolare n. 81, 8 luglio 2020, l’INPS fornisce ulteriori indicazioni circa la fruizione dei congedi e dei permessi introdotti per il periodo di emergenza Covid-19 e cioè dal 5 marzo al 31 luglio.

Ferme restando quanto già specificato con la circolare n. 45/2020 e con il messaggio n. 1621/2020, INPS, con la nuova circolare, si riferisce alle modifiche apportate dagli articoli 72 e 73 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e dunque alla durata del congedo COVID-19 e all’ampliamento del periodo di fruizione dello stesso, all’estensione dei permessi retribuiti di cui alla legge n. 104/1992 e alla compatibilità tra la fruizione del congedo e il bonus baby-sitting.

Ricordiamo che il congedo, introdotto originariamente con il decreto legge 18/20 e poi modificato con il decreto legge 34/20, corrisponde attualmente a 30 giorni, utilizzabili nel periodo che va dal 5 marzo 2020 al 31 luglio 2020, fruibili per l’assistenza ai figli. I 30 giorni sono il periodo massimo individuale e di coppia e sono destinati alla cura di tutti i figli e non per ciascun figlio. I genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, possono fruire del congedo COVID-19 anche oltre il limite di 12 anni di età.

La circolare entra nel merito della conversione d’ufficio in congedo COVID-19 degli eventuali periodi di congedo parentale e di prolungamento di congedo parentale, fruiti dai genitori durante l’arco temporale citato fino ad un massimo di 30 giorni, precisando che  tale conversione interessa solo le domande presentate prima del 29 marzo 2020 dai lavoratori dipendenti del settore privato e le domande di congedo presentate dal 17 marzo 2020 al 28 marzo 2020 dai lavoratori iscritti alla Gestione separata e dai lavoratori autonomi iscritti all’INPS.

Non sono invece oggetto di conversione/trasformazione d’ufficio in domande di congedo COVID-19 le domande di congedo parentale o prolungamento del congedo presentate a partire dal 29 marzo 2020, dal momento che da quella data, è stato possibile esercitare l’opzione di fruire dell’una o dell’altra tipologia di congedo (tuttavia, chi avesse presentato domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale, in luogo di una domanda di congedo COVID-19 durante i giorni di attesa della proroga della misura, – ad es., dal 4 al 19 maggio – potrà presentare una nuova domanda di congedo COVID-19 in sostituzione della precedente, senza necessità di invio di formale comunicazione di annullamento della domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale; in questo caso, i lavoratori dipendenti con pagamento dell’indennità anticipato dal datore di lavoro, devono dare tempestiva comunicazione al proprio datore di lavoro della presentazione all’INPS di nuove domande di periodi di congedo COVID-19, in luogo delle precedenti domande di congedo parentale o prolungamento di congedo parentale).

Riguardo i permessi mensili, ricordiamo che si tratta di ulteriori 12 giorni fruibili anche frazionati in ore (oltre ai tre previsti dall’art. 33 della legge 104/92), introdotti per i mesi che vanno da marzo a giugno sia per i genitori di figli con handicap riconosciuto ai sensi del comma 3 art. 3 della legge 104/92, sia per i lavoratori con disabilità. Il lavoratore nei confronti del quale sia già stato emesso un provvedimento di autorizzazione ai permessi di cui all’art. 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992 (quindi quelli “ordinari”), con validità comprensiva dei mesi di maggio e giugno, non sarà tenuto a presentare una nuova domanda, e i datori di lavoro dovranno considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi. La domanda sarà invece necessaria in assenza di provvedimenti di autorizzazione in corso di validità, e il conseguente provvedimento di autorizzazione dovrà essere considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni, fermo restando che la fruizione delle suddette giornate aggiuntive nei mesi di maggio e giugno, potrà avvenire esclusivamente successivamente alla data della domanda.

La circolare poi affronta anche la questione della compatibilità del congedo COVID-19 con il bonus baby-sitting e il bonus per l’iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia. 
Ricordiamo che, in alternativa al congedo COVID-19, i genitori possono richiedere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting o, in alternativa, per l’iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia, nel limite massimo complessivo di 1.200 euro o, nel caso di lavoratori dipendenti di cui all’articolo 25, comma 3, del citato decreto-legge n. 18/2020 (cioè medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato e personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), di 2.000 euro. Viste le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 34/2020 ed a seguito del riscontro da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per la corretta interpretazione del dettato normativo, INPS, fermi il principio di alternatività tra le misure e l’arco temporale di riferimento (dal 5 marzo al 31 luglio), chiarisce:
– in assenza di qualsiasi domanda di bonus presentata da uno dei due genitori è possibile fruire di un massimo di 30 giorni di congedo COVID-19;
– in presenza di una o più domande di bonus baby-sitting per un importo pari o inferiore a 600 euro, presentate da uno o da entrambi i genitori, è possibile fruire di un massimo 15 giorni di congedo COVID-19;
– in presenza di una o più domande di bonus baby-sitting per un importo superiore a 600 euro, presentate da uno o da entrambi i genitori, non è possibile fruire di congedo COVID-19.

In caso di genitori lavoratori dipendenti di cui all’articolo 25, comma 3, del citato decreto-legge n. 18/2020  il limite di importo di 600 euro è aumentato a 1.000 euro.
Quindi, specifica INPS, nel caso in cui a un genitore sia stata respinta la domanda di congedo COVID-19, presentata in data antecedente alla data di pubblicazione di questa circolare, il medesimo può chiedere il riesame di tale domanda oppure presentare nuova domanda di congedo COVID-19 per lo stesso o altro periodo.

Per chiarimenti o ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio Telefono D alla mail telefonod@aipd.it