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E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 il nuovo DPCM 11 giugno 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19″.

Le nuove disposizioni permettono la ripresa di molte attività fino ad oggi precluse, pur nel rispetto delle norme di contenimento del contagio (nel decreto si fa riferimento, a seconda delle attività, alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia, ai protocolli redatti dalle federazioni sportive, alle linee guida emanate dall’Ufficio per lo Sport, agli indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, alcuni inseriti come allegati al DPCM stesso).

Riguardo l’obbligo dell’uso delle mascherine, il comma 2 dell’art. 3 dispone che “Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.” L’esonero dall’uso delle mascherine dunque non riguarda tutte le persone con disabilità, ma esclusivamente coloro per i quali indossare il dispositivo risulta impossibile; ricordiamo infatti che la mascherina resta comunque un presidio efficace e indispensabile a garantire il contenimento della diffusione del contagio. Il successivo comma 4 rammenta inoltre “L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie”.

L’articolo 9 è dedicato espressamente a “Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità”:
1. Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.
2. Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista”.