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E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 221 del 21 settembre 2022, la legge n° 142/2022 che converte il decreto legge 9 agosto 2022 n° 115 «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali».

L’articolo di maggiore interesse riguarda l’estensione della possibilità di utilizzare lo smart working fino al 31 dicembre 2022, per i lavoratori fragili dipendenti pubblici e privati e per i lavoratori privati genitori di figli di età inferiore ai 14 anni (art. 23bis).

Ricordiamo che si intende per lavoratore fragile colui che è in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, (definizione introdotta dall’art. 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18).

L’accesso al lavoro agile da parte dei lavoratori privati genitori di figli di età inferiore ai 14 anni, potrà avvenire, come già indicato nella norma originaria, solo in presenza di determinati requisiti (l’altro genitore non deve beneficiare di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o non deve lavorare) e ovviamente solo se la prestazione lavorativa è compatibile con lo svolgimento in modalità agile.

La precedente norma, estesa dall’art. 23bis è l’art. 10 del decreto legge n° 24/2022, convertito dalla legge n° 52/22 (rispettivamente commi 1-ter e 2).

Un altro articolo da segnalare è:

art. 2 Disposizioni per la tutela dei clienti vulnerabili nel settore del gas naturale. Vengono inseriti tra i “clienti vulnerabili” già indicati nell’art. 22, comma 2bis del decreto legislativo n° 164/2000, le persone con disabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; a questi, a partire dal 1° gennaio 2023, “i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza sono tenuti a offrire ai clienti vulnerabili di cui al comma 2-bis la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all’ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con uno o più provvedimenti e periodicamente aggiornati“.


Per maggiori informazioni o chiarimenti contattare il Telefono D al numero diretto 333 1826708 o inviando una email a telefonod@aipd.it