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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n° 70, 22 marzo 2021, il decreto legge 22 marzo 2021, n° 41 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”, il cosiddetto Decreto sostegni.

Tra le misure inserite nel testo, segnaliamo quelle relative ad interventi per i lavoratori fragili, proposte con emendamenti FISH  (QUI il comunicato stampa dedicato) in fase di elaborazione del testo e poi inserite nel decreto all’articolo 15. Questo proroga fino al 30 giugno l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori che presentano “una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilita’ con connotazione di gravita’ ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104” (stabilito in origine dall’art. 26 del decreto legge 18/20) e inserisce il periodo secondo il quale i periodi di assenza non sono computati ai fini del periodo di comporto (il periodo in cui permane il diritto alla conservazione del posto di lavoro), e non incidono ai fini dell’erogazione dell’indennità di accompagnamento (ricordiamo che il ricovero ospedaliero, se superiore a 29 giorni, prevede la decurtazione della provvidenza economica).

Altri interventi di interesse sono inseriti nell’art. 34 (Misure a tutela delle persone con disabilità) che istituisce il «Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità», con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021 volti a finanziare specifici progetti, il cui stanziamento e’ trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Questo, di concerto con i ministri dell’Economia e del Lavoro individuerà e stabilirà interventi, criteri e modalita’ per la sua utilizzazione.
Viene inoltre aumentato di ulteriori 20 milioni di euro per l’anno 2021 utilizzabili fino al 30 dicembre 2021 il Fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con l’at. 200bis del decreto legge 34/2020 (convertito nella legge 77/20), destinati “alla concessione, fino all’esaurimento delle risorse, in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilita’ ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari piu’ esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno, residenti nei comuni capoluoghi di citta’ metropolitane o capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio (..) per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente. I buoni viaggio non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente“.

Un ultimo riferimento è per il Terzo Settore. L’articolo 14 (Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore) stabilisce l’incremento del fondo per il 2021 di 100 milioni di euro e proroga al 31 maggio 2021 la validità delle norme vigenti fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e il termine per la modifica degli statuti.