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Con la “Disposizione del Direttore Generale GENDISP-DG-16/07/2021-0000063-P – Provvedimento d’urgenza per l’adozione del Regolamento tecnico per l’assegnazione dei posti a sedere dei minori (2 – 12 anni) e dei disabili e persone a ridotta mobilità (PRM) vicino ai genitori e/o accompagnatori“, l’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) è intervenuta per risolvere la questione dei viaggi in aereo per minori e persone con disabilità e mobilità ridotta quando questi sono accompagnati e richiedono l’assegnazione di posti vicini.

La Disposizione, alla luce delle innumerevoli fonti normative e amministrative, oltre che a precedenti indicazioni interne (tutte citate nella premessa), impone a tutte le compagnie aeree operanti in Italia, sin dalla fase di prenotazione/acquisto del biglietto aereo, di garantire ai bambini di età compresa tra i 2 e i 12 anni che viaggiano con i genitori o con almeno un adulto accompagnatore, e alle persone con disabilità o con mobilità ridotta (PRM) che siano assistite da un accompagnatore, l’assegnazione di posti vicini ai  genitori o all’accompagnatore, senza alcun costo aggiuntivo e nella stessa classe. Laddove ciò non fosse possibile, i passeggeri devono essere seduti nella medesima fila di sedili o a non più di una fila di sedili di distanza dall’accompagnatore.

Inoltre, ENAC stabilisce, all’art. 3,  la ripetizione delle somme versate a titolo di sovrapprezzo, per i viaggi effettuati dalla data di entrata in vigore del provvedimento (17 luglio 2021), così come le somme versate per viaggi già acquistati e non ancora effettuati sempre alla data di entrata in vigore della Disposizione.

In caso di accertamento di violazione, l’Ente “procederà alla irrogazione di provvedimenti sanzionatori nei confronti delle compagnie aeree, ai sensi di quanto disciplinato dall’art. 7 del Decreto legislativo 27 gennaio 2006, n.69 sulla precedenza ed assistenza da riservare alle persone con mobilità  ridotta ed ai bambini non accompagnati“.  Il suddetto art. 7 prevede “Il vettore aereo che viola le disposizioni previste dall’articolo 11 del Regolamento e’ punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro cinquantamila“.

AGGIORNAMENTO 3 agosto 2021: il Tar del Lazio ha accolto in parte un reclamo presentato da Ryanair e ha posticipato l’entrata in vigore del nuovo Regolamento tecnico dell’Enac al prossimo 15 agosto 2021; vedi qui il comunicato stampa ENAC.


Per chiarimenti o ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio di consulenza Telefono D al numero diretto 333 1826708 o inviando una email a telefonod@aipd.it