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Il decreto legge 18/2020 è stato convertito, con modificazioni, nella legge n° 27, 24 aprile 2020 (QUI è riportato il testo coordinato del decreto legge con la legge di conversione).

Su quanto previsto dal decreto, in vigore dal 17 marzo scorso, è ampiamente riportato nella comunicazione pubblicata a suo tempo, e costantemente aggiornata, su questo sito.

Con la legge di conversione, i genitori e i familiari titolati a fruire i permessi mensili e gli stessi lavoratori con disabilità, attendevano ulteriori misure che prorogassero la possibilità di astensione dal lavoro anche per periodi successivi ai mesi di  marzo e aprile, ma così non è stato.

Resta dunque in essere il periodo di 15 giorni di congedo previsto dall’art. 23 fruibile per tutto il periodo di chiusura di scuole e di centri diurni a carattere assistenziale, o, in altenativa, il bonus erogabile fino all’importo massimo di 600 euro.

L’incremento dei giorni di permesso mensile retribuito, introdotto dall’art. 24 (ulteriori 12 giornate per i mesi di marzo e aprile), non è stato previsto, pertanto per il corrente mese di maggio (e per i prossimi a venire, a meno che non vengano promulgati altri documenti) i giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3, della legge 104/92 tornano ad essere tre.

Un’altra misura su cui si attendevano novità è quella prevista dall‘art. 26, riguardante l’astensione dal lavoro per i lavoratori con handicap riconosciuto ai sensi del comma 3, art. 3 della legge 104/92; per questi lavoratori il periodo di assenza è stato assimilato a quella del ricovero ospedaliero ma, anche questa, non è stata prorogata oltre il mese di aprile.

La possibilità di svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile per i lavoratori con disabilità e per chi ha nel proprio nucleo familiare persona con disabilità, introdotta dall’art. 39, è invece prevista “fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19“, sempre “a condizione che tale modalita’ sia compatibile con le caratteristiche della prestazione“. Novità introdotta con la legge di conversione è che tale possibilità viene riconosciuta anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse.

Ancora, confermata solo fino al 3 aprile la chiusura di tutti i centri semiresidenziali a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità (art. 47), lasciando all’azienda sanitaria locale, in accordo con gli enti gestori dei centri diurni, la possibilità di “attivare interventi non differibili in favore delle persone con disabilita’ ad alta necessita’ di sostegno sanitario, ove la tipologia delle prestazioni e l’organizzazione delle strutture stesse consenta il rispetto delle previste misure di contenimento“. Resta ferma al 30 aprile 2020 la disposizione per cui l’assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilita’ “non puo’ costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile, a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata l’impossibilita’ di accudire la persona con disabilita’ a seguito della sospensione delle attivita’ dei Centri per le persone con disabilità“, mentre le assenze dalle attività dei centri, indipendentemente dal loro numero, non sono causa di dismissione o di esclusione dalle medesime per tutta la durata dello stato di emergenza (6 mesi dalla data del DPCM 31 gennaio 2020).

Confermato, senza particolari modifiche, quanto previsto dall’art. 48 e che riguarda prestazioni individuali domiciliari o a distanza: “Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all’art 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi ((dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19)), e durante la sospensione delle attivita’ sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilita’, laddove disposta con  ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l’emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessita’, le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, gia’ impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza ((o rese)) nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ((creare)) aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorita’ individuate dall’amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalita’, alle stesse condizioni assicurative ((sinora previste)), anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.”