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Il 7 luglio è stata pubblicata, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, la risposta n. 466/2021 all’interpello posto da un cittadino avente come oggetto “IVA AGEVOLATA DISABILI – nota di variazione in diminuzione”.

La questione riguarda la circostanza di acquisto di auto con IVA al 22% da parte del genitore di bambino con disabilità i cui requisiti utili per accedere all’IVA agevolata al 4%, sono stati riconosciuti a decorrere da una data (31 agosto 2020) successiva a quella dell’acquisto stesso (28 agosto 2020).

La risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate concorda con la soluzione prospettata dal cittadino e gli riconosce il diritto di richiedere al venditore l’emissione di una nota di credito.

E importante chiarire le circostanze, che sono particolari:
20 agosto 2020: la pediatra che segue il bambino redige il certificato medico utile per la domanda di invalidità civile che sarà presentata all’INPS il 31 agosto;
28 agosto 2020: acquisto dell’auto con Iva al 22%;
29 gennaio 2021, il verbale di invalidità civile riconosce al bambino i requisiti utili per le agevolazioni fiscali per acquisto auto a partire dal 31 agosto 2020, (data di presentazione della domanda, successiva di 3 giorni dall’avvenuto acquisto dell’autoveicolo).

L’Agenzia delle Entrate risponde prendendo atto che “al momento dell’acquisto dell’autovettura non è stata esibita la documentazione prevista, per cui correttamente il concessionario ha emesso fattura applicando l’aliquota IVA ordinaria del 22%.“.
Ma continua considerando che “Dall’esame della documentazione allegata alla presente istanza si evince che alla data dell’acquisto dell’autovettura (presumibilmente il 28 agosto 2020) sussistevano i presupposti per poter fruire dei benefici fiscali previsti dall’articolo 30, comma 7, della legge n. 388 del 2000 (cfr. verbale dell’INPS di  accertamento dell’handicap, verbale di accertamento dell’invalidità che riconosce al minore l’indennità di accompagnamento a decorrere dal 31 agosto 2020, data di presentazione della domanda all’INPS e certificato del pediatra del 20 agosto 2020). In altri termini, la situazione di “disabilità psichica” del minore, che costituisce il presupposto per il riconoscimento dell’aliquota IVA agevolata, sussisteva già al momento della compravendita dell’autovettura.“.

Dunque l’Agenzia delle Entrate, se non altro, fa riferimento almeno alla data del certificato medico rilasciato dalla pediatra e che è stato, evidentemente dirimente per la successiva valutazione da parte dell’INPS.

In ragione di ciò, l’Agenzia delle Entrate dichiara “Conseguentemente, nel caso in esame, l’istante può richiedere l’emissione di una nota di variazione in diminuzione ai sensi dell’articolo 26, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto solo successivamente al momento dell’acquisto ha ottenuto la documentazione idonea all’applicazione dell’ agevolazione IVA.“.

Per quanto riguarda l’altra questione relativa alla detrazione dall’IRPEF, pari al 19% del costo sostenuto, comprensivo di IVA, calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro, qualora la nota di credito venga emessa prima della presentazione del modello 730/2021, l’istante dovrà indicare la sola detrazione spettante calcolata con l’applicazione dell’aliquota IVA al 4%. Diversamente, se la detrazione è calcolata sull’importo della fattura di vendita con IVA al 22%,  sarà necessario provvedere alla restituzione della detrazione parzialmente non spettante mediante presentazione del modello 730/2021 integrativo. In tale ipotesi sarà applicata la sanzione prevista dall’art. 8 comma 1 del d.Lgs n. 471 del 1997.


Per chiarimenti o ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio di consulenza Telefono D al numero diretto 333 1826708 o inviando una email a telefonod@aipd.it