La legge di bilancio per il 2023, legge 29 dicembre 2022, n. 197 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, è stata pubblicata lo scorso 29 dicembre 2022 sul supplemento ordinario n° 43 del numero 303 della Gazzetta Ufficiale, con entrata in vigore il 1° gennaio 2023.
Di seguito le misure di interesse per le persone con disabilità e le loro famiglie:
Agevolazioni luce e gas:
– art. 1, comma 17 Per l’anno 2023, sono ammessi alle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007 e alla compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, i nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) valido nel corso dell’anno 2023 fino a 15.000 euro.
– art. 1, comma 18 Per il primo trimestre dell’anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, nonché la compensazione per la fornitura di gas naturale, di cui all’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate, nel limite di 2.400 milioni di euro complessivamente tra elettricità e gas, con delibera dell’ARERA. La suddetta delibera ridetermina le agevolazioni di cui al primo periodo, tenendo conto del valore dell’ISEE stabilito dall’articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, […]).
Pensionamento, Opzione Donna:
– art. 1, comma 292. Da quest’anno possono accedere ad Opzione Donna le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 – ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni -, e siano anche in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:
– assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
– hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%.
Lavoratori fragili e smart working:
– art. 1, comma 306. Per i lavoratori affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto ministeriale 4 febbraio 2022 (che ha elencato le “patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile”, comprovate con certificazioni mediche) fino al 31 marzo 2023 il datore di lavoro dovrà assicurare “lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione“.
Reddito di cittadinanza:
– art. 1, commi 313-314. La revisione dei criteri per la concessione del reddito di cittadinanza (erogato per un limite massimo di 7 mensilità rispetto alle 18 precedenti) non si applica se nel nucleo familiate del richiedente sono presenti persone con disabilità, o minori o persone con almeno sessant’anni di età.
Fondo per le periferie inclusive
– art. 1, comma 362. Al fine di favorire e promuovere l’inclusione sociale delle persone con disabilità, contrastando, al contempo, i fenomeni di marginalizzazione nelle aree periferiche urbane delle grandi città (popolazione superiore a 300.000 abitanti), è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, il «Fondo per le periferie inclusive», con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2023, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. I progetti dovranno essere finalizzati a favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilità e il miglioramento del loro livello di autonomia possibile. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, dovranno essere stabiliti, con decreto, modalità e requisiti per l’accesso al Fondo.
Barriere architettoniche:
– art. 1, comma 365. La detraibilità del 75% delle spese sostenute per l’eliminazione delle barriere architettoniche è estesa fino al 2025. Una novità significativa è che per le deliberazioni del condominio è sufficiente che la maggioranza dei partecipanti all’assemblea rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio.
Assegno Unico e Universale:
– art. 1, commi 357-358. Sono state appoortate delle modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230:, istitutivo dell’AUU.
Per ciascun figlio con disabilità, senza distinzione di età, l’importo massimo dell’assegno unico e universale è di euro 175 euro mensili, per i nuclei il cui ISEE familiare non sia superiore agli euro 15.000; l’importo minimo, per i nuclei con ISEE pari o superiore a euro 40.000, è di euro 50.
Indipendendentemente dal valore ISEE, per i figli con disabilità di età inferiore ai 21 anni di età, è prevista in aggiunta, una maggiorazione pari a:
– 105 euro nel caso di non autosufficienza (titolari di indennità di accompagnamento per invalidità o cecità civile assoluta);
– 95 euro nel caso di disabilità grave (i titolari di riconoscimento di handicap con connotazione di gravità, i ciechi parziali, i sordi prelinguali, gli invalidi al 100%)
– 85 euro nel caso di disabilità media (titolari di indennità di frequenza, gli ipovedenti gravi, gli invalidi dal 67 al 99%)
Previsto anche per il 2023 l’importo aggiuntivo di euro 120 mensili) per i nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità e rientranti nell’ambito di applicazione della maggiorazione temporanea; E’ introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2023, un incremento pari al 50% (commisurato sull’assegno al netto dell’eventuale maggiorazione temporanea) per ciascun figlio di età inferiore ad un anno, oppure di età inferiore a tre anni nel caso in cui l’ISEE del nucleo familiare sia inferiore o pari a 40.000 euro e nel nucleo medesimo vi siano almeno tre figli.