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INPS comunica, con il messaggio n° 467 del 1° febbraio 2023, che il sistema di gestione delle domande di pensione è stato implementato per consentire la presentazione dell’istanza di pensione anticipata – cosiddetta  opzione donna – di cui all’articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

L’ente rimanda poi ad una successiva circolare, di prossima pubblicazione, per le ulteriori informazioni. In ogni caso chi volesse entrare nel sito INPS per procedere con l’istanza, può farlo su Pensione anticipata “Opzione donna” Domanda accessibile solo con SPID o altra ID. Come per tutti i servizi online dell’INPS, l’istanza può essere, in alternativa, presentata tramite patronato/CAF, e in questo caso l’identità digitale non è necessaria.

Ricordiamo che l’art. 16 del decreto legge è stato recentemente modificato dall’articolo 1, comma 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 con l’inserimento del comma 1bis, che recita:
« 1-bis. Il diritto al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un’età anagrafica di almeno sessanta anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le lavoratrici di cui alla presente lettera la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di sessanta anni di cui all’alinea del presente comma si applica a prescindere dal numero di figli)).


Per chiarimenti o ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio di consulenza Telefono D al numero diretto 333 1826708 o inviando una email a telefonod@aipd.it