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Come noto, a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni relative alle semplificazioni per le persone con disabilità di cui all’art. 25, comma 6 del DL 90/2014, per i minori titolari di indennità di accompagnamento, al raggiungimento della maggiore età, è confermato il diritto alla stessa e attribuito anche quello alla pensione di invalidità civile, senza ulteriori accertamenti sanitari.

Gli stessi, spiega il messaggio n. 1446/2023 appena pubblicato da INPS, per il diritto alle sole prestazioni economiche, non sono tenuti a presentare una nuova domanda, essendo sufficiente inviare all’INPS il modello “AP70” tramite il servizio online “Verifica dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche”, autocertificando così i dati necessari alla liquidazione delle prestazioni (reddito personale e condizione di non ricovero, nonché la prescelta modalità di riscossione allo sportello postale, o di accreditamento presso c/c o libretto e relative coordinate). Ricorrendone i requisiti, entrambe le prestazioni – indennità di accompagnamento e pensione, quest’ultima comprensiva di “incremento al milione”, qualora spettante – saranno erogate d’ufficio, con decorrenza dal compimento della maggiore età.

Gli interessati sono invitati dall’INPS alla trasmissione del modello “AP70” almeno sei mesi prima del compimento della maggiore età.

L’INPS ribadisce che, qualora l’interessato intenda richiedere un verbale con giudizio medico legale aggiornato alla maggiore età  – in ogni caso necessario per poter fruire di altri diritti e agevolazioni (fiscali, prestazioni socio-sanitarie di natura non economica, …),  come pure per la domanda di visita di accertamento della disabilità per l’iscrizione al collocamento mirato – sarà necessario presentare una nuova domanda di invalidità civile (v. anche  Mess. INPS n.  7382/2014).


Per chiarimenti o ulteriori informazioni contattare il servizio di consulenza Telefono D al numero diretto 333 1826708 o inviando una email a telefonod@aipd.it