Print Friendly, PDF & Email

Come noto l’erogazione di alcune prestazioni assistenziali INPS riconosciute a titolo di invalidità civile, è vincolata al non superamento di determinati limiti di reddito (per i maggiorenni la pensione di inabilità per invalidità civile art. 12 legge 118/71 – limite di reddito 2021 euro 16.982,49; l’assegno mensile, art. 13 legge 118/71 – limite di reddito per il 2021 euro 4.931,29; per i minorenni l’indennità di frequenza, legge 289/90 – limite di reddito per il 2021 euro 4.931,29; vedi scheda informativa AIPD dedicata agli importi delle provvidenze economiche). Altre prestazioni sono la pensione ai ciechi civili, la pensione ai sordi, l’assegno sociale.

Ribadiamo l’obbligo in essere per il cittadino titolare di una di queste prestazioni, qualora non sia tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi o la comunichi in forma parziale, di produrre annualmente all’INPS la propria situazione reddituale attraverso la compilazione del modello RED.

A tal proposito informiamo che INPS ha pubblicato il 28 luglio il Messaggio n° 2756, con il quale  informa di aver individuato,  per l’anno 2017, 68.586 posizioni riferite a cittadini che non hanno presentato né la dichiarazione dei redditi (annualità reddituale 2018), né la dichiarazione di responsabilità reddituale (RED), né hanno dato riscontro al sollecito che lo stesso INPS aveva inviato loro con la richiesta di provvedere alle comunicazioni reddituali.

Per queste posizioni “l’Istituto procederà alle lavorazioni necessarie alla sospensione e alla successiva revoca delle prestazioni economiche in godimento” attraverso una prima nota di preavviso di sospensione, a mezzo raccomandata A/R, con la quale ribadirà l’esigenza di un riscontro reddituale. Entro i successivi 60 giorni, i cittadini interessati dovranno comunicare i redditi posseduti attraverso la specifica domanda telematica di “Ricostituzione reddituale per sospensione art.35 comma 10 bis D.L. 207/2008”; in caso di mancato riscontro, scatterà la sospensione della prestazione con azzeramento della prima rata utile, della quale i cittadini interessati saranno informati con una comunicazione inviata con raccomandata A/R; allo scadere di ulteriori 120 giorni dalla data di sospensione, senza che vi sia stato riscontro, la prestazione verrà revocata e sarà calcolato il debito relativo agli anni di reddito non dichiarati (dal 2017 al 2021). Anche della revoca i cittadini riceveranno comunicazione con raccomanda A/R.


Per chiarimenti o ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio di consulenza Telefono D al numero diretto 333 1826708 o inviando una email a telefonod@aipd.it