Print Friendly, PDF & Email

Scheda pubblicata il 19/10/2001 e aggiornata il 24/12/2021


Il Consiglio di Stato con l’importante Sentenza n° 245 del 17/10/2000 ha stabilito dei principi sulla qualità dell’integrazione scolastica che l’amministrazione deve rispettare.

Trattatasi della nomina di un insegnante di educazione fisica in possesso dell’apposito titolo di specializzazione per il sostegno, nominato secondo l’ordine di graduatoria.

La famiglia, avendo riscontrato che detto insegnante non era in grado di svolgere in concreto il sostegno didattico in latino e greco per un alunno con minorazioni motorie alle mani, ha impugnato la nomina, ottenendo l’annullamento della stessa dal TAR della Lombardia.

Il Ministero della Pubblica Istruzione ha appellato, ma il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello con motivazioni che assumono carattere generale, potendosi quindi riferire a qualunque tipologia di minorazione ed, a mio avviso, a qualunque ordine e grado di scuola, superando anche l’ostacolo formale del possesso del titolo di specializzazione quando in concreto il suo possessore non sia in grado di svolgere l’attività di sostegno didattico.

Si riportano di seguito alcune delle massime della motivazione, la quale punta sulla dizione “particolari forme di sostegno” contenuta nell’art. 7 della L. n° 517/77, sulla Sentenza della Corte Costituzionale n° 215/87 e sulla C.M. n° 262/88, e sull’art. 13 della L. n° 104/92 che impongono all’amministrazione l’obbligo di assegnare un insegnante effettivamente in grado di prestare sostegno didattico all’integrazione dell’alunno con disabilità:

“Sono inoperanti le disposizioni che non sono in grado di contemperare le esigenze di nomina con le altrettante esigenze dell’alunno da assistere”;
“Né l’Amministrazione può invocare, a sostegno della legittimità della propria azione, le disposizione di carattere generale che le imponevano di scegliere solo in base alle graduatorie precostituite, essendo, evidentemente tali disposizioni da considerarsi inoperanti nella parte in cui non sono in grado, in singoli casi concreti, di contemperare il diritto degli aspiranti al posto di sostegno con le prevalenti e non altrimenti satisfabili esigenze dell’alunno da assistere”;
il sostegno medesimo non può, però, tradursi in un vuoto simulacro di ottemperanza formale alla normativa”;
“Di conseguenza, allorché le modalità con le quali sia organizzata l’assistenza, pur rispondendo, in via generale ed astratta, alla regolamentazione circa la scelta dell’insegnante, siano tali da risultare del tutto inidonee allo scopo, avuto riguardi a particolari fattispecie concrete, va garantito, in via prioritaria, il risultato voluto dal legislatore, anche al di là della disciplina regolamentare, che deve costituire strumento di attuazione e non di elusione della norma primaria”.


OSSERVAZIONI

La Sentenza assume maggiore rilevanza alla luce della normativa sull’autonomia scolastica e sull’obbligo dell’amministrazione pubblica e delle scuole non statali paritarie di fornire un “servizio scolastico di qualità” contenute nell’art. 21 della L. n° 59/97 e del Regolamento attuativo emanato con D.P.R. n° 275/99.

I principi contenuti nella Sentenza debbono, altresì, essere rispettati anche dai dirigenti delle singole istituzione scolastiche autonome che, ai sensi della L. n° 333/01, possono dal 1° settembre di ogni anno procedere alla nomina di insegnanti per attività di sostegno a tempo determinato, anche in deroga al rapporto di un posto ogni 138 alunni (ora rapporto medio nazionale di 1 insegnante ogni 2 alunni con disabilità).

L’Amministrazione scolastica dovrà attentamente esaminare i principi contenuti nella Sentenza per ricavarne delle norme regolamentari applicative che si rendono necessarie onde evitare diverse interpretazioni operative da parte dei diversi organi centrali e decentrati della stessa.

Le famiglie potranno avvalersi di questa importante Sentenza per pretendere la piena attuazione del diritto allo studio ed all’integrazione dei loro figlioli.


Vedi anche le schede:
n° 585. I docenti con specializzazione polivalente debbono avere le competenze per trattare con le differenti situazioni di disabilità (CdS 5851/18)
677. Risarcimento dei danni non patrimoniali se il docente di sostegno non è specializzato (TAR Campania 7990/21)


Salvatore Nocera
Nicola Tagliani
Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica
Via Fasana, 1/b
00195 Roma
E-mail: scuola@aipd.it
Tel. diretto e Whatsapp: 333/1826707
Tel. segreteria AIPD: 351/7308112 (unico attivo in questo momento di emergenza) – 06/3723909 – 06/3789.7596-9230-9306