Scheda pubblicata il 02/05/2002 e aggiornata il 12/02/2024
Il Ministero dell’Istruzione ha emanato la Nota n° 645 dell’11/04/2002 concernente le convenzioni che i dirigenti delle scuole autonome stipulano con le agenzie di viaggi per le gite scolastiche e i viaggi d’istruzione. La Nota pone una particolare attenzione al diritto degli alunni con disabilità a partecipare a tali gite, richiamando le CC.MM. n° 291/92 e n° 623/96 che affidano alla comunità scolastica la scelta delle modalità più idonee per garantire tale diritto.
Nella Nota si legge che le gite
“…rappresentano un’opportunità fondamentale per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e per l’attuazione del processo di integrazione scolastica dello studente diversamente abile, nel pieno esercizio del diritto allo studio”.
Al punto 5 la Nota così precisa:
“a) l’Istituto Scolastico, per una corretta e funzionale organizzazione, nonché per la determinazione del costo del viaggio, comunicherà all’Agenzia di Viaggio la presenza di allievi in situazione di handicap, i relativi servizi necessari e l’eventuale presenza di assistenti educatori culturali;
b) agli allievi in situazione di handicap e agli assistenti educatori culturali dovranno essere forniti i servizi idonei, secondo la normativa vigente in materia”.
Al punto 9 precisa che:
“i viaggi d’istruzione potranno essere effettuati con qualsiasi mezzo idoneo di trasporto”.
Il termine “mezzo idoneo di trasporto” significa che deve essere anche accessibile qualora vi siano alunni su sedia a rotelle, pertanto l’agenzia di viaggi dovrà fornire, a seconda dei casi, un pullman con sollevatore, orari di treni con vetture accessibili, nonché tramite preavviso alle FFSS stazioni con sollevatori mobili, qualora le carrozze ferroviarie non li abbiano incorporati, richiesta di preimbarco agli aeroporti per la prevista assistenza di viaggio alle persone con handicap.
Il punto 12 prevede che per gli accompagnatori vi sia una gratuità per ogni 15 alunni paganti.
Dato il diritto alle pari opportunità, in via di principio, l’alunno con disabilità non deve pagare la persona che l’accompagna.
Sarà opportuno, pertanto, che uno degli accompagnatori si faccia carico degli eventuali problemi dell’assistenza a tale alunno. Qualora ciò sia impossibile, la scuola dovrà provvedere a pagare un accompagnatore in più. Nelle scuole superiori, se vi fosse un compagno maggiorenne che faccia da tutor, si potrebbe evitare tale spesa al bilancio d’Istituto.
Vedi anche le schede:
n° 380. Precisazioni circa la normativa relativa alle gite e visite d’istruzione (Nota 2209/12)
n° 13. Gite scolastiche (CM 291/92)
e gli articoli:
Promemoria AIPD su visite e viaggi di istruzione
Le gite scolastiche: regole e buone prassi
Salvatore Nocera
Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica
Via Fasana, 1/b
00195 Roma
Tel. e Fax: 06/3723909 – 06/3789.7596-9230-9306
E-mail: scuola@aipd.it