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Scheda pubblicata il 12/12/2005 e aggiornata il 31/01/2020


Fin da quando venne in discussione quella che è divenuta la Legge-quadro sui diritti delle persone con disabilità n° 104/92, le associazioni hanno sempre più frequentemente chiesto che venisse regolamentata la somministrazione di farmaci a scuola ad alunni che ne avessero bisogno per la sicurezza della loro salute.

In alcune realtà si sono posti in essere accordi fra amministrazione scolastica e sanitaria locale per dare delle indicazioni operative che permettessero agli alunni di continuare a frequentare le lezioni, senza la necessità di doversi assentare per l’assunzione di farmaci da loro normalmente assunti in determinati orari. Tali accordi che hanno riguardato ad es. Bologna, Bergamo, Milano ed altre città, hanno previsto anche la somministrazione di farmaci al bisogno.

Fra le organizzazioni che più si sono impegnate in tale meritoria opera si è distinta l’AICE (Associazione Italiana Contro l’Epilessia), il cui presidente Giovanni Battista Pesce, trovandosi anche ad essere presidente della FISH Emilia-Romagna, ha intensificato, nell’ultimo anno, i suoi sforzi di sensibilizzazione sui Ministeri dell’Istruzione e della Salute, ottenendo la pubblicazione il 25 Novembre 2005 delle “Linee-Guida per la somministrazione di farmaci in orario scolastico” predisposte congiuntamente dai due ministeri citati, trasmesse con Nota 2312 del 25/11/05 del Ministero dell’Istruzione.

Trattasi di un documento che, pur non avendo alcuna forza cogente, pone però i Dirigenti delle singole istituzioni scolastiche statali e paritarie in condizione di adottare delle prassi uniformi, trattandosi, come specifica nel suo preambolo il documento interministeriale, di orientamenti volti a garantire “i principi generali dell’istruzione ed i livelli essenziali delle prestazioni scolastiche”, nonché a garantire la sicurezza della salute nelle strutture scolastiche.

Dal momento che la nota di trasmissione invita a dare del documento la massima diffusione, se ne effettua qui di seguito la pubblicazione, seguita dalla pubblicazione della nota con la quale tempo fa l’AICE e la FISH Emilia-Romagna avevano formulato alcune richieste operative che sono state sostanzialmente accolte dalle Linee-Guida interministeriali.

In base all’art. 4, il Dirigente scolastico può individuare, secondo una sequenza procedurale, personale docente o non docente, che sia spontaneamente disponibile ed abbia effettuato i corsi di formazione presso le AASSLL per la sicurezza della salute nelle scuole, solo dopo aver ricevuto formale richiesta scritta dalla famiglia e la certificazione e la prescrizione dell’ASL. In mancanza di disponibilità del personale scolastico e se non spontaneamente richiesta dai famigliari la somministrazione, egli dovrà rivolgersi alle istituzioni pubbliche locali (ASL, Comune) o ad enti ed associazioni non lucrative del privato sociale sulla base di accordi. In mancanza rappresenta il problema al comune. Ad avviso di chi scrive il Comune, ove non abbia personale preparato, deve rivolgersi all’ASL, che è tenuta a garantire, in questi casi, l’assistenza sanitaria a scuola, come hanno ormai affermato alcune sentenze dei tribunali. È da sottolineare la preoccupazione, chiaramente espressa nell’art. 2, che deve trattarsi di interventi che non richiedano “il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto” (somministratore – n.d.r.). Come espressamente afferma l’art. 5 restano di competenza dell’ASL i casi di emergenza.

Si spera che con questo provvedimento i due Ministeri abbiano fornito alle scuole sufficienti indicazioni affinché, nell’ambito della loro autonomia, possano garantire pienamente il diritto allo studio contemporaneamente col diritto alla salute di tutti gli alunni, non solo di quelli certificati con disabilità.


Aggiornamento del 26/03/2012

Si allega un modello di richiesta e di verbale di incontro nella scuola, scaricati dal sito dell’IC “Via Boccioni” di Roma www.icviaboccioni.edu.it/index.php/somministrazione-dei-farmaci, sottolineando la necessità che nella certificazione medica allegata a tali documenti sia esplicitato chiaramente che la somministrazione dei farmaci non richiede competenze sanitarie specialistiche.


Aggiornamento del 31/10/2013

Il TAR Sardegna con la sentenza n° 1028 del 22 giugno 2011 ha condannato un Dirigente Scolastico per non aver garantito la somministrazione dei farmaci a scuola non avendo applicato le procedure previste dalla “Linee-Guida per la somministrazione di farmaci in orario scolastico”.


Aggiornamento del 31/01/2020

Si segnala l’iniziativa dell’AICE (Associazione Italiana Contro l’Epilessia) che è riuscita a realizzare in Emilia-Romagna la buona prassi di far indicare nei certificati medici richiedenti la somministrazione di farmaci in orario scolastico anche la disponibilità e i recapiti dei medici stessi per fornire consulenza specifica agli operatori scolastici in caso di bisogno. Diffondiamo un articolo di commento pubblicato su superando.it nella speranza che possa divenire una buona pratica utilizzata anche in altre regioni e con altre patologie: www.superando.it/2020/01/29/unidea-illuminante-nel-certificare-il-bisogno-di-farmaci-in-orario-scolastico/


Salvatore Nocera
Nicola Tagliani
Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica
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