Scheda pubblicata il 22/01/2007 e aggiornata il 26/01/2016

 


Con la Circolare del 21/12/06 prot n. 11699 il neo Dir. Gen. degli ordinamenti dr. Dutto, che regge anche la Dir. Gen per lo studente, ha diramato il Parere del Consiglio di Stato n. 3333/06, che riguarda tutti gli studenti, ma in particolare quelli con disabilità, che intendano “reiterare“ un secondo ciclo di studi superiori, dopo averne concluso uno precedente, negando l’esistenza di un diritto circa tale ipotesi.
 
La questione riguarda specificamente gli alunni con disabilità, specie del Sud.
Infatti, proprio nel Sud, dove la cultura e la prassi e, certamente, anche i fondi, dei servizi alla persona sono scarsi, accade assai spesso, che le famiglie di alunni con disabilità, specie intellettiva, dopo aver fatto frequentare al figlio un regolare ciclo di un quinquennio di scuola superiore, non sapendo cosa fargli fare, lo riscrivono ad un altro ciclo di studi superiori.
Questa situazione riduce la scuola ad un “parcheggio”, mettendo a serio rischio i principi e la prassi della qualità dell’integrazione scolastica.
Il parere sembra corretto, sia perché non discrimina gli alunni con disabilità rispetto ai compagni, esprimendo un parere negativo alla reiterazione di iscrizione per tutti gli alunni. Inoltre basa le argomentazioni sul Decreto legislativo n. 76/05, decreto delegato sulla riforma della scuola superiore, che non è stato abrogato, anche se ne è stata sospesa dal nuovo Ministro Fioroni la sua applicazione.
Il Parere fa pure riferimento all’art 192 comma 4 del D.Lgs. n. 297/94, concernente il divieto di più ripetenze della stessa classe (eccezionalmente una seconda ripetenza (terza frequenza) deve essere approvata dal Collegio dei Docenti), che però qui sembra di scarso rilievo. Si sarebbe forse più semplicemente potuto argomentare dai principi contenuti nella Sentenza n. 215/87 della Corte costituzionale, recepiti negli art da 12 a 16 della Legge-quadro n. 104/92 e cioè che una cosa è il diritto all’integrazione scolastica ed altra cosa è “l’abuso di un diritto”, consistente nella sua strumentalizzazione per altri scopi diversi da quelli per cui il diritto è stato riconosciuto, anche se tale “abuso” è giustificabile con l’assenza di servizi alternativi o integrativi della scuola.
 
A questo punto però, ritengo che l’Amministrazione scolastica, che sino ad oggi è stata l’istituzione che più si è impegnata nell’integrazione degli alunni con disabilità, sia pur fra contraddizioni, differenziazioni di prassi locali e troppo spesso con cali di qualità, debba darsi daffare, rilanciando gli accordi di programma per l’integrazione scolastica e sociale, di cui all’art 13 comma 1 lett. “a” della Legge-quadro n. 104/92, coinvolgendo anche le Province che hanno ben precisi doveri istituzionali in materia di formazione professionale e di inserimento lavorativo, anche degli alunni con disabilità, ai sensi dell’art 17 della stessa Legge-quadro, oltre che del D.Lgs. n. 112/98, dell’art 7 e sgg della Legge n. 328/00 e dell’art .118 e sgg della Costituzione.
 
Non si riesce a comprendere perché, all’atto dell’iscrizione di un alunno con disabilità, specie se in situazione di gravità, la scuola non riesca a programmare un progetto d’integrazione che comprenda anche percorsi misti di istruzione e formazione professionale (vedi scheda n. 202), che poi hanno sviluppi in tirocini ed in borse-lavoro e, nei casi di particolare gravità, in percorsi di autonomia sociale.
Per queste esperienze, si confronti l’interessante pubblicazione di Cantoni e Panetta “Handicap, Scuola, Lavoro” Ed. Risa 2006.
E’ l’attivazione di servizi territoriali, aperti anche agli alunni con disabilità, strettamente collegati con la scuola superiore, che evita l’uso improprio di quest’ultima con richieste di continue ripetenze o addirittura di “reiterazioni“ di cicli di studi superiori, finalizzati, anche se apparentemente motivati diversamente, esclusivamente a fare occupare il tempo di persone con difficoltà di inserimento sociale.
Però, se le Province, in collegamento coi Comuni, hanno il compito di realizzare il progetto di vita che comprende il periodo successivo alla scuola media, la scuola deve collaborare con docenti curricolari preparati a saper impostare, gestire e valutare tali progetti. E su questo punto la scuola è paurosamente inadempiente, perché manca un obbligo di formazione iniziale ed in servizio di tutti i docenti sulle problematiche didattiche degli alunni con disabilità.

Salvatore Nocera Andrea Sinno Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica E-mail: scuola@aipd.it Cel. diretto e Whatsapp: 333/1826708 Cel. segreteria AIPD Nazionale: 351/7308112