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Scheda pubblicata il 20/10/2007 e aggiornata il 5/02/2014

 


La Terza Sezione del TAR del Lazio con sentenza dell’11 Aprile 2007, valida su tutto il territorio nazionale, ha dichiarato illegittima la presenza di due alunni disabili, di cui uno grave, nella stessa classe composta da più di 20 alunni, applicando il D.M. n. 141/99.

La decisione si segnala perché viene dato rilievo al D.M. 141/99, sulla composizione delle classi  frequentate anche da alunni con disabilità, che non debbono superare i 20 alunni, fra i quali uno solo in situazione di gravità, eccezionalmente possono aversi due alunni  “non gravi” .

La sentenza ha anche affrontato e risolto l’obbligo dei Comuni di fornire assistenti per l’autonomia e la comunicazione, non generici, ma specificamente formati ed ha ribadito l’obbligo delle singole istituzioni scolastiche di garantire la presenza di collaboratori e collaboratrici scolastiche formate per l’assistenza igienica degli alunni con disabilità. La sentenza non fa alcun cenno all’obbligo della presa in carico dell’integrazione da parte dei docenti curricolari. Essa punta solo sugli insegnanti di sostegno e sugli assistenti. Evidentemente, sino a  quando l’Amministrazione non sarà in grado di dimostrare che anche questi docenti, specie nelle scuole secondarie, sono preparati ed intervengono attivamente, vedremo sentenze che aumenteranno sempre di più il numero delle ore di sostegno, a garanzia del diritto allo studio degli alunni con disabilità. Ma analizziamo i tre diversi importanti aspetti della sentenza: 1- Numero di alunni nella classe Il D.M. n. 141/99 era stato emanato per correggere il D.M. n. 331/98, col fine esplicito di consentire  a tutto il Consiglio di classe (docente di sostegno e docenti curricolari) di potrersi meglio occupare dell’integrazione dell’alunno con disabilità, avendo un minor numero di alunni in classe. Nella prassi l’Amministrazione scolastica, per motivi di tagli alla spesa pubblica, aveva consentito l’abbattimento dei paletti di 20 alunni, di cui al massimo di due alunni  “non gravi”. Poi, incoraggiata dalle mancate reazioni a questa prassi illegittima, con la C.M. n. 19/07 aveva addirittura legittimata questa illegalità, portando a 22 il numero massimo di alunni di tali classi, e portando a 27 il numero massimo degli alunni nelle classi frequentate da un solo alunno con disabilità. Ma l’anno successivo tale aumento è stato eliminato (vedi scheda n. 249. Ripristinato il tetto massimo di alunni nelle prime classi frequentate da alunni con disabilità) Questa sentenza viene a mettere ordine, condannando anche l’Amministrazione scolastica al  pagamento delle spese di causa. E l’Amministrazione non ha neppure dedotto a sua difesa la recente circolare n. 19/07, perché anche questa sarebbe stata dichiarata illegittima, come la FISH ha subito sostenuto, sia perché non si può  modificare un decreto con una semplice circolare, sia perché essa è in contrasto con l’affermazione contenuta nell’art. 1 comma 605 lettera “b” della legge finanziaria 2007 n. 296/06 circa l’obbligo di garantire agli alunni con disabilità il rispetto “delle loro  effettive esigenze”. 2 – Assisteniti del Comune La sentenza ribadisce l’obbligo per i Comuni di assegnare alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, assistenti per l’autonomia e la comunicazione, specificamente formati, in forza dell’art. 13 comma 3 L. n. 104/92. E ciò disattendendo la richiesta del Comune di Roma di estromissione dal processo, poiché esso deve garantire, ove necessario, servizi sociali ed educativi ai sensi dell’art. 40 della legge-quadro n. 104/92. 3 – Collaboratori scolastrici (bidelli) per l’assistenza igienica Infine la sentenza riafferma l’obbligo, poco rispettato nella prassi, delle scuole di assegnare “bidelli e  bidelle“ formati per assicurare, ove necessario, l’assistenza igienica agli alunni con disabilità. Ciò in base alContratto Collettivo Nazionale di Lavoro della scuola del 2003 artt. 47, 48 e allegato “A”. Si fa presente che gli stessi principi relativi all’assistenza igienica da parte dei collaboratori scolastici, sono ribaditi anche nel nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il quadriennio 2006-2009 firmato il 7 ottobre 2007 in particolare nell’art. 47 e nella Tabella A. Per questo personale c’è l’obbligo di frequentare un breve corso di aggiornamento e scatta il diritto ad un aumento di stipendio, che diviene pensionabile.


Salvatore Nocera Andrea Sinno Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica E-mail: scuola@aipd.it Cel. diretto e Whatsapp: 333/1826708 Cel. segreteria AIPD Nazionale: 351/7308112