Scheda pubblicata il 5/11/2007 e aggiornata il 5/02/2014


Dopo  il TAR Sicilia, sezione di Catania che con la sentenza n. 42 del 2007 ha accolto il 6 dicembre 2006 il ricorso dell’ANFFAS, anche il TAR delle Marche con Ordinanza del 18 Settembre 2007, ha accolto la richiesta del genitore di una persona con disabilità, sospendendo il provvedimento col  quale il Comune, nel riconoscergli il diritto all’assistenza domiciliare, gli imponeva una compartecipazione al costo, basata sulla situazione economica dell’intero nucleo familiare, invece che sulla situazione economica del solo interessato.

Anche questa Ordinanza è importante perché  riconosce “immediatamente applicabile“ il  disposto dell’art 3 comma 2 ter del decreto  legislativo n. 130/00 che, modificando il decreto legislativo n. 109/98, stabilisce che, per le prestazioni sociosanitarie a persone con disabilità, non si debba tener conto, come di regola, dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare, ma di quello della sola persona con disabilità.

Ciò significa che non è più richiesta l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  di cui è cenno nell’articolo di legge citato, probabilmente  perché, come ho sostenuto  in  altra sede, dopo le modifiche alla Costituzione, introdotte con L. cost. n. 3/01, ormai la materia  dei servizi sociali e delle relative prestazioni è stata definitivamente attribuita alle Regioni sottraendola agli organi centrali dello Stato, ai quali rimane invece la determinazione dei “livelli essenziali” relativi ai diritti a tali prestazioni.

Ciò significa pure che l’assistenza domiciliare nei casi gravi rientra in un percorso sociosanitario e quindi nella previsione normativa posta a base della decisione.

Ovviamente il TAR non si è limitato a sospendere solo il provvedimento  riguardante l’interessato, ma ha pure sospeso, quale atto presupposto, la  norma del Regolamento comunale che introduceva l’obbligo di compartecipazione ai costi sulla base dell’ISEE del nucleo familiare per le persone con disabilità grave.

Ciò comporta che intanto il Comune non potrà applicare questa norma ad altre persone con grave disabilità, anche prima che intervenga la sentenza di merito.

Una volta che interverrà una sentenza confermativa della “sospensiva”, il Comune dovrà cancellare dal proprio regolamento tale norma.

Questa ordinanza è importante, poiché, aggiungendosi a quella precedente del TAR Sicilia, fa, come si dice giurisprudenza, cioè consolida un orientamento dei giudici amministrativi di merito di cui dovranno tener conto, senza però esservi obbligati, altri TAR e pure i Comuni, se non vogliono essere trascinati in giudizio con la forte probabilità di essere  condannati.

L’Ordinanza inoltre è interessante perché consolida un orientamento giurisprudenziale di conformità all’Ordinanza della Cassazione a Sezioni unite dell’inizio del 2007, con la quale, a seguito di una discutibile interpretazione dell’art 7 della L. n. 205/00, ha ritenuto che nelle controversie relative all’accesso ai servizi pubblici esista una competenza esclusiva, cioè sia di interessi legittimi, sia di diritti soggettivi, dei TAR e non più dei Tribunali civili per quanto attiene ai diritti soggettivi.

Chi, da parte delle diverse Amministrazioni, aveva sperato che questo orientamento avesse  spuntato le armi di molti ricorrenti che rivendicano diritti, deve riconoscere che aver ottenuto con numerosi ricorsi  quell’orientamento della Cassazione, è servito a poco, poiché le condanne delle Amministrazioni e pure le sospensive in via cautelare ed urgente, continuano a fioccare a tutela del riconoscimento di diritti negati ai cittadini.

Nello stesso senso vedi pure la Sentenza n° 4033/2008 del TAR Lombardia del 10/09/2008


Salvatore Nocera Andrea Sinno Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica E-mail: scuola@aipd.it Cel. diretto e Whatsapp: 333/1826708 Cel. segreteria AIPD Nazionale: 351/7308112