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Scheda pubblicata il 30/09/2010 e aggiornata il 30/10/2019


A causa di una forte contrazione di ore di sostegno o di assistenza per l’autonomia e/o la comunicazione rispetto all’anno precedente o di riduzione rispetto alle ore richieste per il corrente anno scolastico, le famiglie dovrebbero inviare una diffida secondo i modelli che trovate in calce.
La diffida va inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno senza busta, ma piegando il foglio in tre spillandolo e scrivendo sul retro da un lato in mittente e dall’altro il destinatario:

  1. per le ore di sostegno, al dirigente scolastico e all’Ufficio Scolastico Regionale, e per conoscenza anche a due Direzioni del MIUR indicate nel modello per fax o per e-mail.
  2. per le ore di assistenza:
    • al Comune di residenza per la scuola materna, elementare e media,
    • alla Regione o altro Ente da essa delegato (Provincia, Città metropolitana, Comune,…) per le scuole superiori.

Qualora la diffida non sortisca effetto nei giorni indicati, diventa necessario proporre ricorso alla magistratura con spese a carico dell’Amministrazione. Per presentare un ricorso al Tribunale civile o al TAR occorre rivolgersi ad un avvocato che impugni tutti o alcuni dei seguenti documenti presso il TAR o il Tribunale Civile:

  1. la determinazione del Dirigente Scolastico con il numero di ore di sostegno di assistenza per l’autonomia e/o la comunicazione assegnate a vostro/a figlio/a per quest’anno scolastico.
  2. la determinazione dell’Ufficio Scolastico Provinciale o Regionale con il numero di ore assegnate alla scuola per quest’anno scolastico.
  3. la comunicazione del Comune o della Provincia alla scuola che indica il numero di ore di assistenza per l’autonomia e/o la comunicazione assegnate alla scuola per il corrente anno scolastico.
  4. Se c’è stata una diminuzione di ore rispetto all’anno scolastico precedente, un’attestazione della scuola  che indichi quante ore di sostegno o assistenza per l’autonomia e/o la comunicazione erano state assegnate nel precedente anno.

N.B. Nel caso sussistano le condizioni per richiedere contemporaneamente al Tribunale o al TAR un aumento di ore sia per il sostegno che per l’assistenza NON occorre fare due ricorsi distinti, pur essendo diverse le autorità contro cui ricorrere, gli atti da impugnare, le richieste da prospettare nonchè le fonti normative cui appellarsi. L’importante è che sia lo stesso il Tribunale a cui si presenta il ricorso. Trattandosi di un diritto non si applica il termine di decadenza del ricorso entro 60 giorni, ma si può proporre in qualunque momento. 


Il ricorso va proposto:

1.  al TAR con richiesta di sospensiva se manca il PEI dell’alunno o nel PEI non è quantificato il numero delle ore da assegnare;

2. al Tribunale Civile con richiesta di un provvedimento di urgenza ex art. 700 CPC, se invece il numero delle ore da richiedere è stato precisato nel PEI.

N.B. Sino a fine 2014 ci si rivolgeva sempre al TAR, ma a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n° 25011/14 (commentata già nella scheda n° 482. La Cassazione ribadisce la discriminazione per la riduzione delle ore di sostegno, ma… (sent. 25011/14)) ribadita dalle ordinanze n° 2193/15 e n° 2205/15 del Consiglio di Stato è stato chiarito che la competenza spetta al Tribunale civile.
Però, a nostro avviso, con una lettura più attenta della sentenza della Cassazione si dovrebbe dedurre la distinzione da noi fatta sopra, e cioè che, se le ore sono indicate nel PEI, mancando discrezionalità dell’amministrazione, bisogna andare al Tribunale civile; qualora invece manchi il PEI o in esso non sia precisato il numero delle ore richieste (di sostegno o di assistenza), essendo l’assegnazione rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione, si dovrebbe continuare ad andare al TAR.
Sappiamo anche però che alcuni TAR (per es. il Lazio) rigettano in ogni caso i ricorsi a loro presentati per difetto di giurisdizione, pertanto è bene informarsi sull’orientamento degli specifici TAR prima di presentare a loro il ricorso.
L’Ordinanza del Consiglio di Stato n° 4374/15 ha rimesso all’Adunanza Plenaria la decisione definitiva riguardo la giurisdizione di questi tipi di ricorsi. L’Adunanza Plenaria si è pronunciata con la sentenza n° 7/16 che però ha solo confermato la competenza dei TAR in caso di mancanza del PEI o di indicazioni delle ore in esso (vedi schede n° 522A chi spetta la giurisdizione in tema di ore di sostegno? L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato non risolve il problema (sent. 7/16) e n° 523Controversie relative all’assegnazione di ore di sostegno: permane l’incertezza tra TAR e Tribunale Civile (TAR Lazio 3212/16)). Il CGA della Sicilia (equivalente del Consiglio di Stato) ha ribadito con la sentenza n° 234/16, commentata nella nostra scheda n° 530. Il CGA della Sicilia riafferma la giurisdizione dei TAR per le ore di sostegno (Sent. 234/16), che l’argomento è di competenza esclusiva dei TAR, ma trattandosi di un organo di una regione a statuto speciale potrebbe non trovare seguito nei TAR delle altre regioni.
Per un approfondimento del dibattito in merito alla giurisdizione vedere pure la scheda n° 520. Dibattito sulla giurisdizione amministrativa in materia di ore di sostegno (saggi avv. F. Marcellino e F. Girelli)


AGGIORNAMENTO DEL 5/9/2017

In base alla recente sentenza del Consiglio di Stato n° 2023/17 la competenza dei ricorsi sulle ore per il sostegno dovrebbe tornare definitivamente ai TAR (vedi la scheda n° 552. Importante sentenza del Consiglio di Stato sulle ore di sostegno e sulla competenza dei TAR (CdS 2023/17)) Vedremo come si orienteranno soprattutto i TAR che rigettavano i ricorsi per difetto di giurisdizione.


Modello di diffida per il sostegno (aggiornamento nov. 2019) in formato Word modificabile
Modello di diffida per l’assistenza (aggiornamento nov. 2019) in formato Word modificabile


Salvatore Nocera
Nicola Tagliani
Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica
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