Scheda pubblicata il 13/06/2011 e aggiornata il 13/01/2015

 


Il Ministero dell’Istruzione si è finalmente pronunciato ufficialmente sul divieto dell’utilizzo improprio dell’insegnante per l’attività di sostegno in supplenze, quando l’alunno assegnato sia presente a scuola.

Si riporta di seguito il testo della Nota Ministeriale prot. 9839 dell’8 novembre 2010, con la quale pure si riafferma l’obbligo di nomina di supplenti anche per periodi inferiori ai 5 giorni nella scuola primaria e ai 15 in quella secondaria.


 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico

Prot. n. AOODGPER 9839                                                                                             Roma, 08 novembre 2010
Uff. III

Ai Direttori Generali
degli Uffici scolastici regionali
LORO SEDI

Oggetto: Supplenze temporanee del personale docente.

Si fa riferimento alle continue segnalazioni riguardanti la difficoltà delle istituzioni scolastiche nell’assicurare la piena funzionalità delle attività didattiche in caso di assenza temporanea del personale docente.
Al riguardo, nel confermare le indicazioni già fornite con la nota n. 14991 del 6 ottobre 2009, si ribadisce l’obbligo di provvedere alla sostituzione di detto personale assente temporaneamente, prioritariamente con personale della scuola in soprannumero o con ore a disposizione o di contemporaneità non programmata in applicazione di quanto previsto dall’art. 28, commi 5 e 6, del CCNL/07 ed, in subordine, mediante l’attribuzione di ore eccedenti a personale in servizio e disponibile nella scuola fino ad un massimo di 6 ore settimanali oltre l’orario d’obbligo.
Ciò premesso, si ricorda che l’istituto delle ore eccedenti, considerato l’ammontare limitato delle risorse disponibili, annualmente definito e di celere esaurimento, ha natura emergenziale ed ha come finalità lo specifico obiettivo di consentire la sostituzione immediata e limitata nel tempo del docente assente, in attesa della nomina del supplente temporaneo avente diritto.
Pertanto, nel rispetto della normativa e delle procedure richiamate nella stessa nota, nel caso in cui le soluzioni indicate (sostituzione con personale in esubero, con ore a disposizione, con attribuzione di ore eccedenti nel limite delle risorse assegnate) non risultino praticabili o sufficienti, i dirigenti scolastici, al fine di garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche, possono provvedere alla nomina di personale supplente in ogni ordine e grado di scuola anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria, come previsto dall’art. 28, c. 5 del CCNL e a 15 giorni nella scuola secondaria, fermo restando quanto previsto in merito alla procedura semplificata per la nomina del supplente nella scuola dell’infanzia e primaria per assenze fino a 10 giorni dall’art. 5, c. 6 e art. 7, c. 7 del vigente Regolamento delle supplenze (D.M. 131/07).Appare opportuno richiamare l’attenzione sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili.Si segnala infine che la spesa per la sostituzione del personale assente non può essere coperta con le risorse del FIS, visti i vincoli specifici di destinazione previsti dal contratto stesso nell’utilizzo di tali risorse.

 

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Luciano Chiappetta


OSSERVAZIONI
 
A proposito del divieto di utilizzo dei docenti  per il sostegno in supplenze, quando l’alunno sia a scuola, la Nota Ministeriale, in chiusura recita ” ….salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili.”
 
Questa espressione, se male interpretata da Dirigenti in difficoltà di personale e di risorse, può vanificare il divieto reso finalmente esplicito già presente in modo meno chiaro nelle Linee-guida ministeriali sull’integrazione scolastica del 4 Agosto 2009.
 

Pertanto si ritiene che:

  • innanzi tutto il docente non deve essere impegnato con il proprio alunno, poichè distoglierlo da ciò comporterebbe l’interruzione del suo pubblico servizio;
  • deve inoltre trattarsi non solo di “casi eccezionali”, ma questi debbono essere pure “non altrimenti risolvibili”. Ciò significa che non solo debbono mancare altri docenti, curricolari o di sostegno, disponibili a svolgere sino ad un massimo di sei ore in più di servizio di lezioni;  ma deve trattarsi di una circostanza del tutto irrisolvibile, come ad es. un docente che segnala la propria assenza all’inizio della sua ora di lezione e limitatamente a quell’ora. Infatti ormai in base al D.M. 131/07 sulle supplenze, il Dirigente convoca i possibili supplenti presenti nelle graduatorie per e-mail o SMS sul cellulare e quindi nell’arco di un’ora l’aspirante a supplenza può intervenire ed assumere immediatamente l’incarico.

Non credo si possano configurare altre ipotesi “non altrimenti risolvibili”.

Qualora un docente di sostegno riceva l’ordine del Dirigente scolastico di andare a fare una supplenza, anche nella classe dove è iscritto l’alunno a lui affidato, quando l’alunno è presente a scuola, risponda che andrà, ma , considerato che in quelle ore come orario dovrebbe stare con l’alunno in compresenza con un docente curricolare, chieda cortesemente al Dirigente di fargli un ordine di servizio scritto per esonerarlo dalla responsabilità di dover lasciare il proprio alunno e per l’assunzione di responsabilità di tutta la classe dove deve andare a fare supplenza.

In mancanza di tale ordine scritto l’insegnante può legittimamente rifiutarsi di svolgere supplenza e comunque una volta ricevutolo può segnalare il caso all’Ufficio Scolastico e al Ministero come violazione delle Linee-guida e di questa Nota.

La famiglia, una volta informata, potrebbe anche agire contro il Dirigente per violazione del diritto allo studio del proprio figlio e, qualora l’alunno sia lasciato solo dal docente che deve recarsi in altra classe, anche per interruzione di pubblico servizio.

Importante pure nella Nota l’esplicitazione circa l’obbligo di nominare supplenti per meno di 5 giorni in scuola primaria e per meno di 15 giorni in scuola secondaria; ciò infatti era già stato affermato dalla sentenza della Corte dei Conti n° 59/04 che finalmente adesso viene chiaramente affermato anche dal Ministero.

Tutto ciò certo giova a non deteriorare la qualità dell’integrazione scolastica, cosa che in questi ultimi anni è avvenuta troppo spesso.

Quindi i genitori, con serenità, ma con fermezza, qualora si presentino situazioni di rischio, debbono far presente ai Dirigenti scolastici questa Nota Ministeriale che non può assolutamente essere disattesa.

Vedi anche le schede:
n° 340. Ribadito il divieto di utilizzazione dei docenti per il sostegno in supplenze a colleghi curricolari assenti (Nota USP Bari 76/01)
n° 272. Vietato utilizzare per supplenze i docenti di sostegno (Direttive USR Puglia del 11/09/08 e USR Sicilia dell’08/01/09)
n° 166. Supplenze per il sostegno assicurate dalla Corte dei Conti anche per periodo inferiore ai 15 giorni (nota 14991/09)


Salvatore Nocera Andrea Sinno Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica E-mail: scuola@aipd.it Cel. diretto e Whatsapp: 333/1826708 Cel. segreteria AIPD Nazionale: 351/7308112