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Scheda pubblicata il 3/01/2011 e aggiornata il 31/01/2014


(tratto dal volume pubblicato dal Centro Servizi per il Volontariato di Cagliari dal titolo “Sardegna e Veneto per tutti”)

La Regione Veneto ha una lunga tradizione di attenzione all’integrazione scolastica tramite apposita normativa che precede addirittura la L. n° 104/92, legge-quadro sui diritti delle persone con disabilità.

Qui si fa riferimento alla normativa più recente ed in particolare alla L. R. n° 1/01 concernente i buoni scuola per la frequenza delle scuole statali e paritarie.

Tale legge fa espresso riferimento all’integrazione scolastica degli alunni con disabilità nell’art. 2.

E’ interessante notare come l’art. 4 precisi che i buoni-scuola siano assegnati in forza di bandi che prevedono l’ammissione al beneficio sulla base dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) introdotto con il Decreto Legislativo n° 109/98, senza fare, correttamente, alcun riferimento per le persone con disabilità alle modifiche introdotte con l’art. 3 comma 2 ter del Decreto Legislativo n° 130/00, in materia di percorsi sociosanitari che, per le persone con disabilità in situazione di gravità, fa riferimento al solo ISEE personale della stessa persona e non del nucleo familiare. In questa materia (diritto allo studio) ritengo che il riferimento all’ISEE personale sia fuori luogo, poiché trattasi di un percorso scolastico e non sociosanitario.

Interessante l’art. 5 secondo il quale la concessione del buono-scuola è misura aggiuntiva a quelle già previste da leggi statali e regionali. La precisazione è importante, dal momento che ciò significa che restano ferme le norme nazionali sul diritto degli alunni con disabilità al trasporto gratuito a scuola, alla nomina di assistenti per l’autonomia e la comunicazione di cui all’art. 13 comma 3 L. n° 104/92, ad arredi speciali a scuola ed ad ausili e sussidi specifici. Alcune norme regionali precisano ulteriori benefici per gli alunni con disabilità, come il finanziamento di libri di testo per le scuole del primo ciclo, quindi scuola media compresa, ed il trasporto degli alunni delle scuole superiori.

Ed a proposito del trasporto gratuito degli alunni con disabilità frequentanti le scuole superiori, la normativa regionale ha oscillato più volte su chi fosse responsabile di questo servizio. Infatti a seguito del DLvo. N° 112/98  tale compito di supporto organizzativo era fissato dall’art. 139 a carico delle Province. La Regione però dapprima attribuì tale compito ai Comuni; poi lo riattribuì alle province; infine ha stabilito che alle province rimanga solo l’obbligo dell’assistenza scolastica agli alunni ciechi e sordi in forza della L. n° 67/93trasferendo definitivamente ai Comuni le spese di trasporto anche per le scuole superiori degli alunni con disabilità diversi dai ciechi e dai sordi. Dato il groviglio interpretativo delle leggi regionali che si sono susseguite su questa delicata materia, si riporta un chiarimento pubblicato sul sito della Regione:

“La Regione Veneto è intervenuta a disciplinare il recepimento del DLvo. N° 112/98 con la L. R. n° 11 del 13/04/2001 che all’art. 130 stabilisce che “ai Comuni è attribuita la generalità delle funzioni e dei compiti relativi all’erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali…”, ivi incluse quelle relative ai non vedenti e audiolesi. Successivamente il Consiglio Regionale con la L. R. n° 2 del 17/01/2002 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2002” all’art. 34 ha stabilito l’interpretazione autentica del comma 1 dell’art. 131, e modifica dell’art. 130 della L. R. n° 11/01 assegnando la competenza per gli interventi sociali relativi ai non vedenti e agli audiolesi alle Province, diversamente quindi da quanto determinato con la L. R. n° 11/01.”

(Tratto da: www.politichesociali.provincia.venezia.it/html/servizi.asp?Pres=1&categ=7)

Infine per comprendere bene la normativa regionale sulla titolarità della responsabilità delle spese per i servizi di assistenza scolastica gravante in altre Regioni sugli Enti locali, è da tener presente che in Veneto si è operata con molta decisione l’integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari, attribuendo, specie con laL. R. n° 22 del 16/8/02, alle AASSLL, anche le spese sociali integrate con quelle sanitarie. Di conseguenza le spese gravanti sugli Enti Locali per l’assistenza scolastica agli alunni con disabilità vengono sostenute dalle ASSL, (la cui sigla compare con due SS, cioè sociosanitarie, a differenza di quasi tutte le altre regioni italiane), ovviamente a seguito dell’assegnazione dei fondi corrispondenti da parte della regione.

Inoltre non desti disorientamento la previsione normativa dell’assegnazione del buono-scuola per le spese del docente per le attività di sostegno. Ovviamente tale previsione riguarda esclusivamente le scuole paritarie dell’infanzia e secondarie, per le quali la L. nazionale n. 62/00 prevede un piccolo contributo annuo di un paio di migliaia di Euro. Le scuole primarie paritarie che siano pure parificate ricevono invece in tutta Italia la somma corrispondente allo stipendio del docente per il sostegno. Per le altre scuole opportunamente la regione ha previsto il buono-scuola, in mancanza del quale le famiglie avrebbero dovuto accollarsi la spesa.


Vedi anche le schede giuridiche n° 239. TAR Sicilia, TAR Marche e TAR Lombardia per l’ISEE personale n° 201. Chiarimenti definitivi sull’integrazione nelle scuole private paritarie


Salvatore Nocera Andrea Sinno Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica E-mail: scuola@aipd.it Cel. diretto e Whatsapp: 333/1826708 Cel. segreteria AIPD Nazionale: 351/7308112