Scheda pubblicata il 28/03/2011 e aggiornata il 11/12/2020
fonte MIUR: www.istruzione.it/web/hub/urp/lo-sai-che
TASSE SCOLASTICHE
SCUOLA DELL’OBBLIGO
Per la scuola del primo ciclo (corrispondenti alla scuola Primaria e Secondaria di Primo grado) e primi 3 anni della Secondaria di Secondo grado (ex scuola superiore) permane la gratuità per tutti, pertanto non sono dovute tasse scolastiche da nessun alunno (D.Lvo n° 226/05, art. 28, comma 1; D.M. n° 370/19).
4 e 5 ANNO DELLE SCUOLE SUPERIORI
Per gli ultimi 2 anni della scuola secondaria di secondo grado (ex scuola superiore) gli studenti sono tenuti al pagamento delle tasse scolastiche. L’impianto normativo tuttora in vigore in tema di tasse scolastiche (art. 200 Testo Unico D.Lvo 297/94) prevede quattro distinti tipi di tributo: di iscrizione, di frequenza, di esame e di rilascio di diploma.
- Tassa di iscrizione: E’ esigibile all’atto dell’iscrizione ad un dato corso di studi secondari di secondo grado, non è rateizzabile ed è devoluta integralmente all’Erario. L’importo è di € 6,04.
- Tassa di frequenza: deve essere corrisposta ogni anno. La tassa deve essere pagata per intero sia nel caso che l’alunno si ritiri dalla scuola sia nel caso che sia costretto ad interrompere la frequenza per motivi vari. Il pagamento è riconosciuto valido, in caso di trasferimento di uno studente da istituto statale ad un altro statale, dalla nuova scuola. Importo € 15,13.
- Tassa di esame: Deve essere corrisposta esclusivamente nella scuola secondaria di secondo grado in unica soluzione al momento della presentazione della domanda per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato (ex maturità). L’importo è di € 12,09.
- Tassa di diploma: La tassa deve essere corrisposta in unica soluzione, al momento della consegna del titolo di studio. Importo € 15,13.
Già l’art. 30 della Legge n° 118/71 stabiliva che
“ai mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano subito una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa … è concessa l’esenzione dalle tasse scolastiche … e da ogni altra imposta, analogamente agli esoneri previsti per …ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli”.
- l’art. 30 della Legge n° 118/71 sopra citata;
- la Legge n° 67/06 sulla non discriminazione delle persone con disabilità;
- la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità approvata in Italia con Legge n° 18/09.
CONTRIBUTI SCOLASTICI
A tal proposito si vedano le schede: n° 372. Chiarimenti definitivi sulla volontarietà e detraibilità dei contributi scolastici (Note 312/12 e 593/13) n° 331. I contributi scolastici sono volontari (e detraibili) eppure molte scuole li fanno passare per obbligatori
Salvatore Nocera
Nicola Tagliani
Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica
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