Scheda pubblicata il 13/04/2011 e aggiornata il 17/05/2014
Ma il CdS ha anche risolto una serie di altri problemi interessanti:
- Ha affermato il diritto alla legittimazione delle associazioni cui appartengono gli interessati a promuovere i ricorsi, quando ciò sia previsto nel loro statuto.
- Quando i Comuni chiedono i dati personali dei parenti tenuti agli alimenti non violano la normativa sulla privacy, poiché tali dati servono a calcolare la condizione economica delle persone con disabilità non grave.
- Inoltre il CdS, modificando un precedente orientamento espresso in un parere della Sezione consultiva dello stesso, ha affermato che il riferimento all’ISEE personale è un livello essenziale, contenuto nell’art 3 comma 2 ter del decreto legislativo n° 130/00, che deve quindi essere garantito in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e non può essere modificato da singole leggi regionali, le quali possono invece graduare diversamente l’ammontare dell’ISEE familiare per le persone con disabilità non grave. E ciò anche in assenza del decreto governativo previsto dalla norma sopracitata, poiché essa ha un valore semplicemente organizzativo che non può annullare un principio costituzionalmente stabilito dall’art. 117 della Costituzione. A questa affermazione il CdS perviene sulla base anche della lettura della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con L. n° 18/09, che vieta di trattare nello stesso modo persone con disabilità grave e non grave.
- Riguardo lo specifico del trasporto il CdS ritiene legittimo tener conto del fatto che una persona goda o meno dell’indennità di accompagnamento, non tanto perché essa costituisca reddito, ma perché essa costituisce un beneficio e non sembra corretto sommare ad esso un altro beneficio come l’agevolazione sul costo del trasporto. Ovviamente invece essa è compatibile con la contribuzione ai costi sulla base dell’ISEE personale.
- Infine il CdS ha stabilito che gli alunni con disabilità hanno diritto ad avere il trasporto gratuito anche per la frequenza delle scuole superiori, secondo i principi indicati nella famosa sentenza della Corte Costituzionale n° 215/87 che ha garantito il diritto al trasporto alle scuole superiori alle stesse condizioni della scuola elementare e media, per le quali esso è espressamente previsto dall’art. 28 comma 1 L. n° 118/1971.
Trattasi quindi di una sentenza assai interessante che merita di essere diffusa.
Salvatore Nocera Andrea Sinno Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica E-mail: scuola@aipd.it Cel. diretto e Whatsapp: 333/1826708 Cel. segreteria AIPD Nazionale: 351/7308112