Scheda pubblicata il 16/05/2012 e aggiornata il 28/05/2014

 


Il Tribunale di Roma sez. Lavoro con sentenza del 1 febbraio 2012 ha affrontato e risolto un problema di grande attualità: quello concernente la violazione di norma comunitarie che impongono la riconversione in contratto di lavoro a tempo indeterminato a favore di lavoratori che hanno dovuto accettare il rinnovo per più di tre volte di un contratto a tempo determinato.
La normativa europea ritiene tali pratiche elusive del diritto ad un contratto a tempo indeterminato.In collegamento con tale normativa il docente italiano ricorrente ha invocato l’applicazione dell’art. 18 della L. n° 300 del 1970, di grande attualità, che impone all’Amministrazione l’obbligo del reintegro del lavoratore al termine del contratto a tempo determinato e la conversione del contratto a tempo indeterminato. Il giudice in forza dell’art. art. 32 comma 5 della L. n° 183/2010, pur esso invocato dal ricorrente come richiesta subordinata, si è limitato a condannare il MIUR al risarcimento dei danni fissato dalla norma nella misura automatica di 15 mensilità ed ha compensato le spese data la complessità e novità della questione.

OSSERVAZIONI

Quanti speravamo in una maggiore continuità didattica, che sarebbe certamente garantita da un contratto a tempo indeterminato, purtroppo, dobbiamo prendere atto di questa decisione che, se per un verso soddisfa parzialmente i diritti economici dei docenti precarinon risolve i problemi della continuità didatticadei nostri ragazzi a causa della mancata riconversione dei contratti a tempo determinato “illegittimamente reiterati” in contratti a tempo indeterminato.

Salvatore Nocera Andrea Sinno Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica E-mail: scuola@aipd.it Cel. diretto e Whatsapp: 333/1826708 Cel. segreteria AIPD Nazionale: 351/7308112