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Scheda pubblicata il 13/04/2012   e aggiornata il 12/02/2024


Il Ministero con la Nota n° 2209 del 11/04/2012 ha dato chiarimenti su quali debbono essere le norme da applicarsi in materia di gite e viste di istruzione.Ha precisato che ormai la normativa in proposito è attribuita alle scuole autonome ed in particolare alle delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto in base agli artt. 7 e 10 comma 3 lett. e) del Testo Unico D.lgs n° 297/94.

Conseguentemente la precedente normativa amministrativa del Ministero in materia, che non viene abrogata“costituisce un opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo.


OSSERVAZIONI

In proposito è necessario però precisare che tra la normativa che perde il “carattere prescrittivo” sono espressamente elencate, tra le altre, anche la C.M. n° 291/92, la C.M. n° 623/96 e la Nota n° 645/2002 che contengono delle indicazioni riguardanti la partecipazione a gite e visite d’istruzione degli alunni con disabilità.
Resta fermo che tali alunni hanno un diritto pieno ed incondizionato alla partecipazione a gite e visite d’istruzione in forza del principio di integrazione scolastica presente in tutto il nostro ordinamento ed in particolare anche nel Regolamento sull’Autonomia Scolastica di cui al DPR n° 275/99, art. 4, comma 2, lett. c).
A tal proposito le Circolari e la Nota sopra citate contengono dei principi, diretta conseguenza della normativa sull’integrazione scolastica, che mantengono il loro carattere prescrittivo quali:
  1. il diritto degli alunni con disabilità ad essere accompagnati, ove necessario, da un qualunque membro della comunità scolastica e non necessariamente solo dal docente per il sostegno;
  2. che i Dirigenti Scolastici nello stipulare i contratti con le agenzie di viaggio debbono far sì che siano garantiti itinerari, mezzi di trasporto ed alloggi accessibili a tali alunni;
  3. che le spese di accompagnamento non debbono essere a carico dell’alunno con disabilità, che invece deve pagare la sua quota come tutti i compagni, perchè se tali spese venissero poste a suo carico, si determinerebbe nei suoi confronti una manifesta discriminazione perseguibile ai sensi della L. n° 67/06.
 
Conseguentemente nessuna istituzione scolastica autonoma può sentirsi autorizzata dalla non prescrittività delle precedenti circolari e Nota ministeriale in materia, a rendere più onerose o difficoltose o ad impedire le gite e le visite d’istruzione agli alunni con disabilità.


Vedi anche le schede:
119. Ribadito il diritto alle gite scolastiche (Nota 645/02)
13. Gite scolastiche (CM 291/92)

e gli articoli:

Promemoria AIPD su visite e viaggi di istruzione
Le gite scolastiche: regole e buone prassi


Salvatore Nocera
Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica
Via Fasana, 1/b
00195 Roma
Tel: 06/3723909 – 06/3789.7596-9230-9306
E-mail: scuola@aipd.it