Scheda pubblicata il 13/04/2012 e aggiornata il 12/02/2024
Il Ministero con la Nota n° 2209 del 11/04/2012 ha dato chiarimenti su quali debbono essere le norme da applicarsi in materia di gite e viste di istruzione.Ha precisato che ormai la normativa in proposito è attribuita alle scuole autonome ed in particolare alle delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto in base agli artt. 7 e 10 comma 3 lett. e) del Testo Unico D.lgs n° 297/94.
Conseguentemente la precedente normativa amministrativa del Ministero in materia, che non viene abrogata, “costituisce un opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo“.
OSSERVAZIONI
- il diritto degli alunni con disabilità ad essere accompagnati, ove necessario, da un qualunque membro della comunità scolastica e non necessariamente solo dal docente per il sostegno;
- che i Dirigenti Scolastici nello stipulare i contratti con le agenzie di viaggio debbono far sì che siano garantiti itinerari, mezzi di trasporto ed alloggi accessibili a tali alunni;
- che le spese di accompagnamento non debbono essere a carico dell’alunno con disabilità, che invece deve pagare la sua quota come tutti i compagni, perchè se tali spese venissero poste a suo carico, si determinerebbe nei suoi confronti una manifesta discriminazione perseguibile ai sensi della L. n° 67/06.
Vedi anche le schede:
n° 119. Ribadito il diritto alle gite scolastiche (Nota 645/02)
n° 13. Gite scolastiche (CM 291/92)
e gli articoli:
Promemoria AIPD su visite e viaggi di istruzione
Le gite scolastiche: regole e buone prassi
Salvatore Nocera
Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica
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