Scheda pubblicata il 18/16/2012 e aggiornata il 15/12/2014
Il TAR Molise con le
sentenze n° 144 e
n° 145 del 2012 ha
annullato i provvedimenti di accorpamento di più classi di pochi alunni per costituire un minor numero di classi con moltissimi alunni.
Il processo è stato molto dibattuto essendovi stata una precedente sospensiva del TAR confermata dal Consiglio di Stato e le sentenze, che rigettano le motivazioni difensive dell’Amministrazione Scolastica, sono
molto articolate ed interessanti.
Le norme invocate dai ricorrenti e poste a base delle decisioni del TAR sono le seguenti:
1. D.M. del 18/12/1975 sulle
norme tecniche dell’edilizia scolastica che
fissa per ciascuna persona presente in classe uno
spazio netto non riducibile di
mq 1,80 nelle scuole dell’infanzia e del primo ciclo e di
mq 1,96 per le scuole del secondo ciclo.
L’Amministrazione scolastica aveva provato ad eccepire che tali norme fossero state abrogate dal
DPR n° 81/09 sulla formazione delle classi, ma il TAR ha evidenziato che le norme del
DPR sono norme generali, mentre quelle del
Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici citato sono
norme speciali, che, per legge,
non possono essere abrogate da norme generali riguardando specificamente la
tutela al diritto alla sicurezza e alla salute.
Nè dicasi che tali norme sono state abrogate dall’art. 12 della
L. n° 23/96, poichè il comma 5 dello stesso art.
fa salvi i criteri fissati dal D.M. del 1975 sino a quando non verranno modificati con legge delle singole Regioni. Poichè la regione Molise non ha emanato legge regionale in materia, restano fermi i parametri del
D.M. del 1975.
2. Norme antincendio e sicurezza del lavoro:
- D.M. del 26/08/1992 sulla prevenzione incendi;
- D.Lgs. 626/94 confermato dall’art. dall’art. 1, comma, 1 del D.M. 382/98, confluiti poi nel Testo Unico D.Lgs. 81/08 sulla sicurezza nei posti di lavoro. Interessante la considerazione del TAR secondo cui gli studenti, pur non essendo lavoratori, debbono essere equiparati al personale scolastico ai fini della sicurezza.
In conclusione l’Amministrazione è stata condannata a ripristinare le classi nel rispetto delle norme sopracitate e alla rifusione delle spese di causa.
OSSERVAZIONI
Queste sentenze ed altre, anche del TAR Lazio e del Consiglio di Stato, mostrano come
anche nel caso di classi “pollaio” con alunni con disabilità,
tutte le norme sopra citate possano e debbano essere applicate.
Conseguentemente in tali casi,
oltre ad invocare il rispetto dell’art. 5 comma 2 del DPR n° 81/09, troppo spesso disatteso dall’Amministrazione scolastica,
è utile invocare tutte le norme sopra citate contro le quali
ormai l’Amministrazione ha armi di difesa spuntate.
Vedi anche le schede:
n° 346. Norme indirettamente riguardanti l’inclusione scolastica (CM 63/11)
n° 328. Chiarimenti sul numero massimo di alunni per classe (Sent. Consiglio di Stato 7648/10)
n° 324. Vince la class action «all’italiana», ma le aule restano sovraffollate (Sent. TAR Lazio 552/2011 e CdS 3512/2011)
n° 312. Segnalazione sulla sicurezza nelle aule scolastiche
Salvatore Nocera
Andrea Sinno
Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica
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