Scheda pubblicata il 23/01/2013 e aggiornata il 16/04/2014
Il TAR Marche con la sentenza non definitiva n° 684/11 (da noi commentata nella scheda n° 378) aveva condannato il Comune di residenza ad attivare il servizio di trasporto scolastico per un alunno con disabilità sulla base della L. R. n° 18/96 che attribuisce tale obbligo al Comune di residenza anche in caso di frequenza di scuola superiore. E’ intervenuta la sentenza definitiva n° 32/13 depositata l’11/01/2013 con la quale lo stesso TAR condanna il Comune di residenza anche al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese. La sentenza definitiva è interessante perchè chiarisce le ragioni per le quali sono stati addebitati al Comune le 3 tipologie di danno richieste dalla famiglia e cioè:
- mancata maturazione delle ferie, della tredicesima e del TFR nei giorni in cui la madre ha dovuto usufruire del congedo straordinario per accompagnare con un proprio mezzo la figlia a scuola.
- spese vive di carburante e usura per l’utilizzo del proprio mezzo nel trasporto;
- danno esistenziale legato al patimento per la mancata fruizione di un servizio a cui la famiglia aveva diritto.
Infine la condanna alle spese di causa è stata motivata con il fatto che il Comune ha tardato nell’approntare il servizio, malgrado la chiarezza della normativa legislativa ed amministrativa regionale e si è rifiutato in via urgente di accogliere la disponibilità di una ONLUS locale che avrebbe provveduto al trasporto col solo rimborso delle spese vive documentate. A ciò si aggiunga che il Comune non ha neppure segnalato il problema al Piano di Zona di cui è parte che, se informato tempestivamente, avrebbe previsto nel proprio bilancio la spesa necessaria ed avrebbe provveduto al servizio.
Vedi anche la scheda normativa n° 378. TAR Marche riafferma l’obbligo di trasporto gratuito a scuola (sent. 684/11)
Salvatore Nocera Andrea Sinno Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica E-mail: scuola@aipd.it Cel. diretto e Whatsapp: 333/1826708 Cel. segreteria AIPD Nazionale: 351/7308112