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Scheda pubblicata il 4/04/2016 e aggiornata il 4/06/2019

 


Già il Consiglio di Stato con Sentenza n° 3104/09 aveva affermato il diritto alla continuità educativa degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione forniti dagli Enti Locali; solo per inciso aveva accennato a tale diritto anche nei confronti degli insegnanti per il sostegno. Specificamente nei confronti dei docenti per il sostegno sono intervenute di recente due pronunce dei TAR. La prima è la Sentenza del TAR di Palermo n° 1813 del 13/10/2011 che nell’affermare il diritto alla continuità didattica del sostegno supera le obiezioni concernenti l’obbligo dell’amministrazione di rispettare le graduatorie per aspiranti a supplenze, ritenendo prioritario l’obbligo dell’Amministrazione di garantire il diritto alla continuità didattica per gli alunni sancito dalle norme. La seconda è l’Ordinanza Sospensiva del TAR Lazio del 16/07/2012 che ribadisce il principio del diritto alla continuità didattica “ove non sussistano esigenze di segno opposto debitamente documentate da parte dell’amministrazione”.


OSSERVAZIONI

Il problema del diritto degli alunni alla continuità didattica dell’insegnante per il sostegno è assai dibattuto. Infatti ci sono norme che lo affermano chiaramente e specificamente l’art. 14 comma 1 della L. n° 104/92 e l’art. 1 comma 72 della L. n° 662/96. Per l’applicazione di tali norme però l’amministrazione scolastica normalmente oppone due obiezioni:

  1. ad un docente di ruolo non si può imporre la permanenza su un certo posto qualora egli chieda il trasferimento in base a requisiti già maturati;
  2. non è possibile garantire la continuità didattica di un docente a tempo determinato (precario) poichè il suo contratto scade ogni anno e l’amministrazione nella nomina per l’anno successivo deve rispettare le graduatorie per gli incarichi e supplenze previste anch’esse da norme legislative.

Sulla prima obiezione non risultano pronunce in proposito, anche se, una volta ritenuto prioritario il diritto alla continuità didattica, il diritto del docente al trasferimento dovrebbe essere ritardato sino alla realizzazione della continuità per quel determinato grado di istruzione con quell’alunno.

Il TAR di Palermo ha superato la seconda obiezione sostenendo che il diritto alla qualità dello studio è prioritario al diritto del rispetto delle graduatorie. In ciò probabilmente la decisione è stata facilitata dalla Sentenza del CdS n° 245/01 secondo la quale le graduatorie debbono servire ad individuare i migliori docenti nel caso concreto non possono divenire un ostacolo burocratico a tale individuazione. Sembrerebbe opportuno per questa delicata materia che le Associazioni dei familiari delle persone con disabilità realizzino un dialogo costruttivo con i sindacati della scuola e con il MIUR, a seguito del quale si possa addivenire a delle modifiche legislative che evitino contenzioso giurisdizionale. A margine di questi discorsi si fa presente che due norme possono essere utilizzate per delle soluzioni compromissorie.

  1. Vale sia per docenti a tempo indeterminato che determinato la norma della C.M. n° 1/88 secondo la quale il docente per il sostegno che ha seguito l’alunno in un grado di istruzione (ad esempio scuola dell’infanzia), fermo restando il suo obbligo di servizio nello stesso grado di istruzione, può seguire l’alunno sino ad un massimo di 3 mesi nel grado di scuola successivo (ad esempio scuola primaria).
  2. Altra possibilità è rappresentata dalla sperimentazione della continuità didattica ai sensi dell’art. 13 comma 1 lettera e) della L. n° 104/92 confermato dell’art. 6 del DPR 275/99 sulla autonomia di ricerca delle scuole. Quest’ultima ipotesi però potrebbe trovare delle difficoltà applicative, sia da parte di docenti di ruolo che pretendano la disponibilità di quel posto ai fini dei trasferimenti da altra scuola, sia da parte di docenti di ruolo che perdano la titolarità in quella scuola in quanto sovrannumerari a seguito di contrazione di organico. Quanto ai docenti a tempo determinato (precari) obiezioni potrebbero venire dalla pretesa del rispetto delle graduatorie dal momento che quel posto diverrebbe indisponibile sia per i trasferimenti che per gli incarichi annuali, una volta approvata la sperimentazione dagli organi collegiali della scuola ed autorizzata dall’Ufficio Scolastico Regionale.

Sembra quindi indifferibile l’emanazione di una norma legislativa previo accordo tra associazioni dei familiari, sindacati scuola e MIUR. Le due pronunce dei TAR sopra citate potrebbero costituire utile base per tale nuova normativa chiarificatrice.


Vedi anche le schede: n° 353. Il buon senso ha scarsi margini di manovra al Ministero dell’Istruzione (Nota 9498/11) n° 280. Il Consiglio di Stato afferma il diritto alla continuità educativa e didattica (CdS 3104/2009) n° 8. Continuità educativa nei passaggi da un ordine di scuola al successivo (C.M. 1/88)


Salvatore Nocera Andrea Sinno Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica E-mail: scuola@aipd.it Cel. diretto e Whatsapp: 333/1826708 Cel. segreteria AIPD Nazionale: 351/7308112