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Scheda pubblicata il 4/06/2013 e aggiornata il 15/12/2014

 


La sentenza del TAR Lombardia, sez. di Brescia, n° 1046/11 è assai importante perché consolida il diritto al trasporto gratuito ed all’assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità frequentanti le scuole superiori. Tre alunni con disabilità al termine della scuola media, che avevano fruito di trasporto gratuito e di  assistenza per l’autonomia e la comunicazione a carico del Comune di residenza, avevano reiterato la stessa richiesta ai propri comuni per le scuole superiori. Il 30 Agosto, appena prima dell’inizio dell’anno scolastico, i comuni comunicano di interrompere l’erogazione di tali servizi, poiché ormai tale competenza era a carico della Provincia a seguito dell’art. 139 del D.Lgs. n° 112/98. Le famiglie propongono ricorso affiancate pure dall’ANFFAS che ne tutela i diritti, sostenendo la violazione degli artt. 38 e 117 della Costituzione che assicurano il diritto all’istruzione e l’erogazione di trasporto gratuito ed assistenza come livelli essenziali, per gli alunni con disabilità, nonché l’eccesso di potere per avere i Comuni interrotta l’erogazione dei servizi appena prima dell’inizio dell’anno scolastico. Dal momento che la provincia sosteneva che l’art. 28 comma 1 della L. n° 118/1971 stabilisce che il trasporto gratuito a scuola è limitato alla scuola del primo ciclo di istruzione e nulla dice per il secondo ciclo, i ricorrenti propongono anche questione di legittimità costituzionale di tale norma, perché se interpretata restrittivamente creerebbe discriminazione tra gli alunni con disabilità dei due cicli di istruzione, in palese violazione della sentenza della Corte Costituzionale n° 215/87 che ha assicurato il diritto pieno ed incondizionato di tutti gli alunni con disabilità a frequentare le scuole superiori con i medesimi diritti fruibili nelle scuole del primo ciclo. A seguito di diffide i Comuni decidono di ripristinare i servizi solo dopo che la Provincia ha assicurato il rimborso delle spese da essi sostenuti per suo conto e i due tipi di servizi vengono ripristinati a fine Novembre circa con tre mesi di ritardo. I ricorrenti chiedono quindi il risarcimento non solo dei danni patrimoniali ricevuti a causa dell’anticipazione delle spese per tutti questi mesi, ma anche quello dei danni non patrimoniali, trattandosi della violazione del diritto allo studio che è diritto costituzionalmente garantito come stabilito dalla costante Giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Cassazione. I ricorrenti sostengono le proprie argomentazioni, basandosi su una ormai consolidata Giurisprudenza non solo dei TAR degli ultimi anni, ma anche del Consiglio di Stato e della Cassazione. Il TAR Lombardia Sez. di Brescia accoglie il ricorso e condanna i comuni a garantire i servizi a spese della Provincia, a risarcire i ricorrenti per le spese sostenute ed al risarcimento dei danni non patrimoniali, liquidati in circa € 1500 a testa. Rigetta l’eccezione di difetto di legittimazione attiva dell’ANFFAS, affermando che essa, avendo nel proprio statuto la tutela dei diritti delle persone con disabilità, è legittimata a difendere interessi diffusi come ormai affermato da costante giurisprudenza.


OSSERVAZIONI La sentenza, pur non essendo innovativa perché nel solco di costante, anche se in parte recente giurisprudenza, è assai interessante perché coagula insieme numerose soluzioni. È importante l’ammissione della legittimazione attiva dell’ANFFAS perché ciò è un precedente importante per quelle famiglie che non hanno mezzi sufficienti per affrontare i ricorsi. È assai importante perché afferma la natura di “livelli essenziali” ai servizi garantiti dall’art. 13 comma 3 L. n° 104/92 e dall’art. 139 del D.Lgs. n° 112/98, cioè di diritti che debbono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e non possono essere limitati da alcuna legge regionale. È assai importante perché afferma il divieto di interruzione di un pubblico servizio a carico del Comune, anche se ormai la competenza è passata alla Provincia, imponendo a quest’ultima l’obbligo di rimborsare le spese sostenute dal Comune. È assai importante perché risarcisce non solo i danni materiali dovuti alle spese sostenute dalle famiglie, ma anche i danni non patrimoniali dovuti al ritardo, che è un inadempimento degli obblighi fissati per legge. A seguito di ciò il TAR non ha preso in esame la questione di legittimità costituzionale, confermando che l’art. 28 della L. n° 118/1971 sull’obbligo di trasporto gratuito, va interpretato non solo con riguardo ai Comuni ma anche alle Province, specie alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n° 215/87. Sarà interessante vedere se, una volta soppresse alcune o tutte le Province, i nuovi enti che subentreranno nei loro obblighi, costringeranno le famiglie a dover ritornare ai TAR per vedersi confermare l’esigibilità dei loro diritti al trasporto gratuito ed all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione. Spero che il precedente anche dell’esito di questo ricorso, magistralmente patrocinato dall’avv. Trebeschi, eviti alle famiglie ulteriori fatiche, che comunque, ne siamo certi, saranno sostenute dall’ANFFAS come ha fatto fruttuosamente sino ad oggi.


Salvatore Nocera Andrea Sinno Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica E-mail: scuola@aipd.it Cel. diretto e Whatsapp: 333/1826708 Cel. segreteria AIPD Nazionale: 351/7308112