Scheda pubblicata il 18/07/2013 e aggiornata il 29/03/2014
Il Tribunale Civile di Milano, a seguito di un ricorso collettivo per discriminazione promosso dalla Ledha di Milano, ha pronunciato il 6/7/2013 l’Ordinanza relativa al ricorso n° 83979/12 con la quale l’USR della Lombardia ed il MIUR sono stati condannati ad assegnare un numero di ore di sostegno che erano state decurtate per causa dei tagli alla spesa pubblica. Il tribunale ha ribadito il principio secondo il quale assegnare ore di sostengo in numero inferiore a quelle motivatamente richieste dalle scuole secondo i PEI dei singoli alunni, costituisce atto discriminatorio, con solidando così un orientamento avviato per la prima volta in Italia in precedenza dagli avvocati della stessa Ledha (vedi scheda n° 325. Esito positivo per la prima azione antidiscriminatoria per il sostegno scolastico (Ord. Trib. Milano 10/01/2011) ). Il Tribunale ha inoltre ribadito il principio espresso dalla Sentenza n° 80/10 della Corte Costituzionale, secondo cui il diritto all’inclusione scolastica costituzionalmente garantito non può essere affievolito da esigenze di bilancio. “Il giudice, oltre a sanzionare il comportamento del Ministero, per evitare possibili ripetizioni delle condotte discriminatorie accertate ha ordinato che per il prossimo anno scolastico l’Amministrazione fornisca tutte le ore che verranno indicate nel Piano educativo individualizzato per gli alunni che hanno promosso l’azione“, aggiunge l’avvocato Livio Neri. È quello che, nel diritto antidiscriminatorio, viene chiamato piano di rimozione: “Ovvero una misura per evitare nel futuro il reiterarsi della discriminazione accertata” (dal comunicato del sito www.ledha.it).
OSSERVAZIONI Questa decisione collettiva del Tribunale di Milano consolida ulteriormente una seconda strada da percorrere oltre a quella del ricorso al TAR per ottenere il rispetto del numero delle ore di sostegno secondo le effettive esigenze dei singoli alunni di cui alla L. n° 296/06, art. 1 comma 605 lett. b). Un tale orientamento rigorista potrebbe attenuarsi solo se e solo quando il MIUR sarà in condizione di dimostrare con i fatti che la presa in carico del progetto di inclusione scolastica avviene da parte di tutti i docenti curricolari appositamente formati durante gli studi universitari e obbligatoriamente in servizio, “sostenuti” in ciò dai colleghi specializzati per il sostegno didattico. Fino a quando il MIUR non si adopererà in tal senso, siamo sicuri che continuerà ad essere condannato non solo dai TAR ma anche dai Tribunali Civili per discriminazione.
Salvatore Nocera Andrea Sinno Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica E-mail: scuola@aipd.it Cel. diretto e Whatsapp: 333/1826708 Cel. segreteria AIPD Nazionale: 351/7308112