Scheda pubblicata il 16/09/2013 e aggiornata il 10/12/2014
Il Tar Lazio con la Sentenza n° 7783/13 ha stabilito un precedente molto importante, quello della validità della sentenza anche per gli anni successivi a quello in cui è pronunciata. La difesa dell’interessato ha sostenuto che l’alunno aveva una certificazione di grave disabilità che, stando alle valutazioni medico-legali dell’ASL riguardava una minorazione non regressiva e quindi stabilizzata o progressiva. Pertanto si chiedeva che la decisione potesse valere anche per gli anni successivi a quello per il quale sarebbe stata pronunciata. Il TAR, con pronuncia innovativa, ha accolto tale tesi e quindi l’assegnazione delle ore di sostegno in deroga deve valere per tutta la durata del grado di scuola frequentata.
OSSERVAZIONI La decisione è assai interessante ed innovativa rispetto alla Sentenza del Consiglio di Stato n° 2231/10 secondo la quale invece, potendosi avere dopo la decisione delle variazioni sulla situazione di gravità, le sentenze dei TAR sulle deroghe per il sostegno debbono valere esclusivamente per l’anno scolastico per il quale sono pronunciate (vedi schede n° 425. Richiesta di ore di sostegno da parte delle scuole (Circ. USR Lazio 5592/13) e n° 298. Il Consiglio di Stato precisa gli effetti della recente sentenza della Corte Costituzionale sulle ore aggiuntive di sostegno (Sentenza 2231/10)). L’attuale orientamento del TAR Lazio non contraddice la sentenza del Consiglio di Stato; ma, mentre il CdS si basa su di una ipotesi per negare l’ultrattività delle sentenze dei TAR, la decisione del TAR Lazio, basandosi sulla prova concreta della certificazione e della diagnosi clinica circa la permanenza della disabilità, assicura il riconoscimento del diritto anche per gli anni successivi. Ciò ovviamente non solo riduce i costi dei successivi ricorsi, ma garantisce così la continuità didattica con lo stesso docente per il sostegno per tutta la durata di quel grado di scuola. Ci si augura che l’orientamento venga confermato da altre decisioni dei TAR ed, in caso di appello, anche dal Consiglio di Stato, poiché trattasi di affermazione di logica-giuridica. Ciò che, invece, sembra poco logico, è che il TAR, invece di condannare l’Amministrazione alle spese conseguenti alla soccombenza, le ha compensate. E dire, che non trattavasi di decisione di particolare difficoltà, ma di semplice buon senso giuridico.
Vedia anche la scheda n° 444. Anche il TAR di Palermo afferma il diritto al sostegno per gli anni successivi (TAR Palermo 1850/13) a
Andrea Sinno Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica E-mail: scuola@aipd.it Cel. diretto e Whatsapp: 333/1826708 Cel. segreteria AIPD Nazionale: 351/7308112