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Scheda pubblicata il 23/09/2013 e aggiornata il 5/09/2017

La III Sez. Civile della Cassazione con Sentenza n° 21166/13 ha concluso un procedimento di richiesta di assistenza e trasporto gratuiti a scuola di un alunno con disabilità iniziato prima del 2006, dando torto alla famiglia che chiedeva il rimborso delle spese da lei anticipate per il trasporto e l’assistenza a scuola, servizi per i quali il Comune pretendeva una compartecipazione al costo.La Cassazione argomenta in primo luogo che le norme costituzionali sul diritto allo studio degli alunni con disabilità sono “programmatiche” e non precettive e comunque non prevedono la gratuità assoluta di questi servizi. Inoltre nega l’esistenza di norme legislative che espressamente garantiscano la gratuità di tali servizi. Infine, citando l’art. 24 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, interpreta il principio di “accomodamento ragionevole” nel senso che ciò comporterebbe l’obbligo delle famiglie di contribuire ai costi di questi due servizi, secondo le loro possibilità economiche. In conclusione, data la complessità della questione, compensa le spese, che ovviamente per la propria parte ricadono sulla famiglia relativamente ai 3 gradi di giudizio.

OSSERVAZIONISui contenuti della pronuncia del Supremo Collegio sia consentito dissentire per i seguenti motivi: 1. L’obiezione che le norme costituzionali in materia scolastica abbiano solo valore “programmatico” (e quindi non vincolante sino a quando il legislatore non approvi apposite norme) è sconfessato dalla stessa Sentenza della Corte Costituzionale n° 215/87 citata dalla Cassazione, in quanto detta sentenza ha espressamente affermato che l’art. 3 comma 2 della Costituzione sul divieto di diseguaglianza nei confronti degli alunni con disabilità è immediatamente precettivo; ovviamente la Corte ha ragionato sull’eguaglianza materiale, cioè che se si trattano in modo identico alunni con e senza disabilità (facendo pagare trasporto ed assistenza secondo le loro disponibilità economiche) si trattano in modo diseguale gli alunni con disabilità per i quali trasporto ed assistenza sono servizi necessari. 2. Pare strano che la Suprema Corte, che conosce le leggi, neghi l’esistenza di norme esplicite sul diritto alla gratuità di questi servizi per gli alunni con disabilità. Infatti:

a)      l’art. 28 comma 1 della L. n° 118/71 afferma espressamente il diritto alla gratuità del trasporto alle scuole del primo ciclo per gli alunni con disabilità.

b)  La sentenza del Consiglio di Stato n° 2631/08, alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale n° 215/87, estende alle scuole superiori il diritto al trasporto e all’assistenza gratuite per analogia dell’art. 28, comma 1 della L. n° 118/71 citata (vedi scheda n° 261. Il Consiglio di Stato, anche in sede giurisdizionale, ribadisce l’obbligo delle Province ad assicurare il trasporto gratuito nelle scuole superiori).

c)   La L. n° 67/06 vieta qualunque forma di discriminazione per le persone con disabilità. Pretendere, come fa la Cassazione, che gli alunni con disabilità debbano concorrere ai costi dei servizi di trasporto e assistenza a scuola, secondo le loro disponibilità economiche, non tiene conto che ciò costituisce discriminazione dal momento che per i compagni il trasporto è un’opportunità e il servizio di assistenza non si pone, mentre per gli alunni con disabilità questi due servizi sono indispensabili per l’esercizio del loro diritto allo studio.

d)   In tal senso si è espresso chiaramente il D.Lvo n° 112/98 nell’art. 139 secondo il quale trasporto ed assistenza gratuiti per gli alunni con disabilità sono compito rispettivamente del Comune per le scuole del primo ciclo e della Provincia per quelle superiori. E la citata sentenza del Consiglio di Stato ha ampiamente interpretato il termine “supporto organizzativo” all’integrazione scolastica come comprendenti necessariamente il trasporto e l’assistenza a scuola.

3. La cassazione analizza a lungo la L. n° 104/92 evidenziando come tutte le norme che riguardano gli obblighi degli Enti Locali a fornire servizi per l’integrazione scolastica sono condizionate dalle “disponibilità di bilancio”. In senso contrario però sul diritto allo studio degli alunni con disabilità si è espressa la costante Giurisprudenza della Corte Costituzionale e da ultima la Sentenza n° 80/10, la quale afferma espressamente che il diritto all’inclusione scolastica non può essere condizionato o affievolito per motivi di bilancio essendo un diritto costituzionalmente protetto. La Cassazione, pur citando detta sentenza, si limita a considerarla limitatamente al diritto alle ore di sostegno, mentre la massima affermata dalla Corte Costituzionale spazia su tutti gli aspetti del diritto.

4. La Cassazione cita pure l’art. 24 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità per precisare che l’”accomodamento ragionevole” che deve essere garantito per la realizzazione del diritto allo studio degli alunni con disabilità consisterebbe, nel caso di specie, nella possibilità che le famiglie contribuiscano economicamente al costo dei servizi secondo le loro disponibilità economiche. Tale interpretazione sembra contrastare con quella derivante da una visione globale della Convenzione, il cui principio dominante è quello delle pari opportunità che debbono essere garantite agli alunni con disabilità dalle amministrazioni anche con dei sacrifici economici delle stesse e non invece con sacrifici economici degli alunni con disabilità. In conclusione è strano che la Cassazione si sia limitata a confermare l’interpretazione data alla normativa sino al 2005 dal Tribunale di Bergamo e dalla Corte d’Appello di Brescia, ignorando o dando una interpretazione riduttiva alla normativa e alla giurisprudenza costituzionale successive a tale data. Comunque, a differenza delle sentenze di annullamento della Corte Costituzionale che valgono “erga omnes”, le sentenza della Cassazione riguardano solo il caso concreto trattato e non vincolano gli altri organi di giustizia ad uniformarsi ad esse. Ci augura che in analoghe controversie i successivi giudici di merito o di legittimità non vogliano seguire l’orientamento di questa sentenza della Cassazione che rimane unica ed isolata nel nostro panorama giuridico.


Vedi anche le schede: n° 205. Il TAR di Salerno riafferma il diritto al trasporto gratuito alle scuole superiori a carico della provincia (sent. 167/06) n° 256. In mancanza di leggi regionali le Province sono obbligate a fornire trasporto gratuito per la frequenza delle scuole superiori da parte di alunni con disabilità (CdS 213/08) n° 261. Il Consiglio di Stato, anche in sede giurisdizionale, ribadisce l’obbligo delle Province ad assicurare il trasporto gratuito nelle scuole superiori (2361/08) n° 442. Ribadito dal CdS l’obbligo delle province a fornire assistenti per l’autonomia e la comunicazione (CdS 3950/13 e 3953/13) n° 445. Triplice vittoria sul trasporto gratuito


Salvatore Nocera Andrea Sinno Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica E-mail: scuola@aipd.it Cel. diretto e Whatsapp: 333/1826708 Cel. segreteria AIPD Nazionale: 351/7308112