Scheda pubblicata il 18/11/2013 e aggiornata il 30/05/2019
“ridurre le ore di sostegno ad uno studente disabile non e giustificata ed è, per tale motivo, idonea a concretare una discriminazione indiretta, vietata ai sensi della L. n° 67/06, perlomeno tutte quelle volte in cui non si accompagni ad una analoga corrispondente riduzione delle ore di insegnamento in capo agli studenti normodotati.”
OSSERVAZIONI È discutibile l’affermazione del Tribunale che l’Ufficio Scolastico Regionale sia una mera articolazione interna del MIUR, dal momento che in base al decentramento amministrativo, ormai gli Uffici Scolastici Regionali (correttamente non quelli Provinciali) sono dotati di propria personalità giuridica e godono di piena autonomia amministrativa. Ed infatti tutte le sentenze dei TAR condannano, oltre al MIUR, anche gli Uffici Scolastici Regionali. È da ritenere che trattavasi di ore concernenti una scuola primaria paritaria e parificata, dal momento che solo per tali scuole lo Stato è tenuto a fornire il pagamento dei docenti, ivi compreso quello per il sostegno. In tal senso si è espressa anche l’ordinanza n° 47/2017 del TAR Umbria. Per tutti gli altri ordini di scuole paritarie l’ultimo comma della L. n° 62/2000 sulla parità scolastica riconosce solo un contributo forfettario che, di fatto, si aggira intorno ai duemila euro annui (vedi scheda n° 201. Chiarimenti definitivi sull’integrazione nelle scuole private paritarie). L’ipotesi è rafforzata dalla considerazione che la condanna riguarda il rapporto uno ad uno per tutta la durata dell’orario scolastico. E solo nella scuola dell’infanzia ed in quella primaria, il rapporto uno ad uno coincide con la durata di tutto l’orario scolastico antimeridiano. Nelle scuole secondarie il sostegno massimo coincide con l’intera cattedra che è di 18 ore e le poche decisioni che hanno assegnato il rapporto uno ad uno per tutta la durata dell’orario scolastico sembrano ignorare la cultura dell’inclusione scolastica secondo cui l’alunno deve avere rapporti prevalenti con i docenti curricolari e coi compagni, cosa assai difficile se l’alunno è isolato col docente per il sostegno per tutte le ore di insegnamento. Altro aspetto interessante è il fatto che il Tribunale abbia stabilito che l’amministrazione scolastica non possa discrezionalmente distaccarsi nella quantificazione delle ore di sostegno dal numero indicato nel PEI, formulato dal GLHO di cui all’art. 12 comma 5 L. n° 104/92. È forse la prima volta che una decisione è così esplicita su questo punto, anche se non viene data una motivazione esaustiva di questa affermazione. Una spiegazione logica potrebbe essere che il PEI è formulato dalla scuola in dialogo con gli operatori sociosanitari e con la famiglia, soggetti tutti che conoscono i bisogni educativi dell’alunno e quindi possono seriamente proporre all’amministrazione scolastica il numero delle ore richieste per rispondere alle effettive esigenze dello stesso. Oggi abbiamo anche una spiegazione formale costituita dall’art. 10 comma 5 della L. n° 122/10, secondo cui le ore di sostegno e delle altre risorse umane necessarie debbono essere indicate nel PEI. La legge però non si spinge sino a dire che il numero di ore indicato nel PEI sia vincolante per l’amministrazione scolastica, come invece fa il tribunale di Vigevano. Quello invece che lascia assai perplessi è la motivazione della decisione, sopra riportata. Infatti, il tribunale per accogliere la tesi della discriminazione deve dire che ridurre le ore di sostegno ad un alunno con disabilità non sarebbe discriminatorio se contemporaneamente l’Amministrazione scolastica avesse egualmente ridotto il numero delle ore dei compagni non disabili. Siccome però ha ridotto solo le ore di sostegno, senza ridurre le ore curricolari ai compagni c’è discriminazione. Questa argomentazione è perfettamente logica sul piano della L. n° 67/06 sulla non discriminazione delle persone con disabilità; ma risulta assolutamente fuori della logica dell’inclusione scolastica; anzi legittimerebbe la deriva degli ultimi anni della delega assoluta o quasi del progetto inclusivo ai soli docenti per il sostegno da parte dei docenti curricolari. Questo è il motivo maggiore che mi ha spinto, fin dal prestigioso ricorso collettivo della LEDHA accolto, di cui ho detto sopra, ad avere perplessità sull’opportunità di utilizzare la L. n° 67/06 per ottenere più ore di sostegno, rispetto alla ormai consolidata giurisprudenza dei ricorsi ai TAR per l’annullamento dei provvedimenti di assegnazione di ore di sostegno in numero inferiore a quello richiesto nei PEI. Dal momento che i risultati pratici sono gli stessi, mi permetto di insistere coi Colleghi avvocati che continuano in questa strategia giudiziale a dismetterla per la sola richiesta delle ore di sostegno, poiché si contribuisce, con motivazioni come quelle necessariamente espresse dal Tribunale di Vigevano, ad affossare la cultura dell’inclusione scolastica che deve essere prioritariamente realizzata dai docenti curricolari, “sostenuti” (ma non sostituiti) dai docenti specializzati.
Per approfondire vedi su superando.it altri due articoli sull’argomento: 1. A proposito di quell’ordinanza sul sostegno di Daniele Brogi (padre che ha promosso il ricorso al Tribunale di Vigevano) 2. I principi dell’inclusione vanno difesi a qualunque costo di Salvatore Nocera
Vedi anche le schede: n° 454. Il MIUR deve pagare il sostegno anche per le scuole paritarie (Ord. Trib. Roma 21122/13) n° 201. Chiarimenti definitivi sull’integrazione nelle scuole private paritarie
Salvatore Nocera Andrea Sinno Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica E-mail: scuola@aipd.it Cel. diretto e Whatsapp: 333/1826708 Cel. segreteria AIPD Nazionale: 351/7308112