Scheda pubblicata il 12/12/2013 e aggiornata il 3/05/2019
“L’organizzazione dell’insegnamento di sostegno da parte delle scuole paritarie, pertanto, costituisce un preciso obbligo di legge e rappresenta uno standard qualitativo essenziale per ottenere il riconoscimento della parità”.
Altrettanto interessante è il passaggio dell’ordinanza concernente l’obbligo dello Stato di dover pagare il sostegno anche alle scuole paritarie. Infatti dopo aver citato l’art 1 comma 14 della L. n° 62/2000 contenente uno stanziamento statale non eccessivo (€ 1.500-2000 annue) per il pagamento del sostegno alle scuole paritarie, l’Ordinanza così prosegue:
“Dalla disposizione in questione si evince chiaramente che il costo dell’insegnamento di sostegno è posto a carico dello Stato e giammai potrebbe essere posto dagli istituti scolastici paritari a carico dei genitori degli alunni portatori di handicap. In questa prospettiva, ove mai vi fossero dubbi interpretativi, si imporrebbe comunque una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina alla luce dell’art. 33, comma 4°, Costituzione, in base al quale “la legge, … deve assicurare ad esse [scuole paritarie] e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali” nonchè alla luce del fondamentale principio di uguaglianza sostanziale sancito dall’art. 3 comma 2°, Costituzione.”
L’Ordinanza precisa inoltre che, qualora lo Stato non provveda immediatamente all’atto della richiesta al pagamento del sostegno, la scuola paritaria è comunque obbligata a fornirlo, fermo restando il suo diritto al rimborso dallo Stato di quanto ha dovuto anticipare. Ciò onde evitare che con il pagamento del sostegno a carico dell’alunno con disabilità questi venga discriminato rispetto ai compagni con disabilità delle scuole statali che non debbono pagare nulla per il sostegno. Di qui la condanna della scuola paritaria alla iscrizione dell’alunno, all’immediata fornitura del sostegno ed al pagamento dei danni non patrimoniali pari a €15.000,00, nonchè alla rifusione delle spese di causa.
OSSERVAZIONI
“…nella scuola la presenza di persone disabili impone l’apprestamento di piani di formazione e di sostegno dedicati e ciò tanto nella scuola pubblica che nella scuola privata. Trattandosi, però, di prestazioni ulteriori rispetto all’insegnamento in senso proprio e specificatamente finalizzato alla tutela della persona, esse non possono gravare sul bilancio della scuola privata quale impresa. Ove così non fosse, la scuola privata si troverebbe ad affrontare costi assolutamente imprevisti ed imprevedibili che rischierebbero di vanificare, e il concetto di parità tra il pubblico e il privato e soprattutto, la libertà di scelta delle famiglie. Infatti se i costi del sostegno del disabile dovessero essere sopportati dalla scuola privata essi dovrebbero essere “spalmati” sulle rette pagate da tutte le famiglie. In tal modo la scuola privata finirebbe per essere meno competitiva ed inevitabilmente uscirebbe dal mercato. Infine è da ribadire che il sostegno non è insegnamento in sé, quanto piuttosto è il supporto per rendere l’insegnamento fruibile e tanto costituisce un ulteriore argomento per ritenere che esso debba essere a carico dello Stato sia nelle scuole pubbliche che in quelle private.”
3. Invece sulla sentenza antidiscriminatoria si fonda l’Ordinanza n° 216/13 del 6 Settembre 2013 del Tribunale di Vigevano il quale ha stabilito che sono a carico del MIUR le ore di sostegno che debbono essere fornite da una scuola paritaria (vedi commento sulla scheda n° 450. Anche gli istituti paritari debbono garantire il sostegno (Trib. Vigevano 216/13)) Questo ultradecennale orientamento della magistratura, se verrà confermato dalle decisioni di merito e, in caso di appello ed oltre contro l’ultima ordinanza, anche dalla Cassazione, costituirà un orientamento del tutto nuovo che produrrà un notevole aggravio all’erario proprio in un momento in cui anche per la scuola statale si soffrono notevoli tagli finanziari. _________________________________________________ AGGIORNAMENTO del 23/06/2014 In senso contrario vedi però la scheda n° 475. Sostegno: la Cassazione riapre il dibattito tra scuole paritarie e statali (Cass. 10821/14)
Vedi anche le schede: n° 450. Anche gli istituti paritari debbono garantire il sostegno (Trib. Vigevano 216/13) n° 201. Chiarimenti definitivi sull’integrazione nelle scuole private paritarie
Salvatore Nocera Andrea Sinno Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica E-mail: scuola@aipd.it Cel. diretto e Whatsapp: 333/1826708 Cel. segreteria AIPD Nazionale: 351/7308112