Scheda pubblicata il 19/03/2015 e aggiornata il 3/03/2016
Il MIUR ha emanato la C.M. n° 5/15 nella quale si notano alcune novità significative relative agli insegnanti per il sostegno.
Il paragrafo 2.a.b nelle lett. a) e b), rispettivamente per i presidenti e per i commissari esterni, prevede che possano essere presidenti o commissari esterni anche i docenti di sostegno “che siano in una delle condizioni indicate dall’art. 5 del D.M. n. 6 del 17 gennaio 2007.”
La vera novità è costituita dall’ultimo periodo di ciascuna delle due lettere che così recitano:
Non possono presentare domanda di partecipazione alle commissioni in qualità di presidenti (o commissari esterni, n.d.r.) i docenti di sostegno che hanno seguito durante l’anno scolastico candidati con disabilità che vanno ad esame di Stato, dovendo i docenti medesimi prestare assistenza durante gli esami (cfr. art.6, comma 1 DPR 23 luglio 1998,n.323).
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AGGIORNAMENTO del 3/3/2016
Il MIUR con la C.M. n° 2/2016 ha aggiunto nel paragrafo 2.c.d un’ulteriore requisito limitativo circa la facoltà per i docenti di sostegno di presentare domanda come commissari esterni:
“con almeno un anno di insegnamento nella relativa materia nell’ultimo triennio.”
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OSSERVAZIONI
1.
E’ molto interessante la novità introdotta, la quale evidenzia come il Ministero continui a seguire con molta attenzione i diritti degli alunni con disabilità, non solo durante il percorso inclusivo, ma anche per la fase conclusiva degli esami.
Il richiamo all’art. 6 comma 1 del DPR n° 323/98, Regolamento applicativo sugli esami di Stato, è assai importante ai fini della legittimità di tale norma e, lungi dal diminuire i diritti degli insegnanti per le attività di sostegno, evidenzia il loro ruolo durante gli esami a tutela del prevalente diritto degli alunni con disabilità “ad essere seguiti da chi ha prestato loro assistenza durante l’anno scolastico”.
2.
Quanto ai commissari interni, la circolare nel paragrafo 1.e lett. a) precisa che i docenti per il sostegno possono essere nominati commissari interni, senza aggiungere il divieto di cui agli altri paragrafi. Questo è comprensibile dal momento che, essendo essi membri interni della commissione, possono svolgere durante le prove di esame l’assistenza agli alunni con disabilità ai quali l’hanno prestata durante l’anno.
3.
La novità introdotta dalla C.M. n° 2/2016 relativa alla necessità di aver svolto almeno un anno di insegnamento nella disciplina oggetto d’esame nell’arco dell’ultimo triennio è una garanzia a tutela di tutti gli esaminandi, dal momento che un i docenti per il sostegno oggi possono alternativamente svolgere la docenza disciplinare e l’attività di sostegno e sarebbe almeno scorretto che essi esaminino nella propria disciplina dopo molti anni di mancato insegnamento della stessa
Salvatore Nocera Andrea Sinno Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica E-mail: scuola@aipd.it Cel. diretto e Whatsapp: 333/1826708 Cel. segreteria AIPD Nazionale: 351/7308112