Scheda pubblicata il 14/04/2015 e aggiornata il 8/04/2016
Il Tribunale Civile di Cagliari con l’Ordinanza n° 1189/15 ha dichiarato che la riduzione di ore di sostegno rispetto a quelle previste nel PEI per un alunno con disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della l. n° 104/92 costituisce discriminazione vietata dalla l. n° 67/06.
Conseguentemente ha condannato il MIUR ad assegnare all’alunno l’intera cattedra di sostegno, al risarcimento del danno non patrimoniale subito ed alla rifusione delle spese di causa.
OSSERVAZIONI
Presa isolatamente l’Ordinanza non meriterebbe particolare attenzione essendo una logica conseguenza della l. n° 67/06 sulla non discriminazione che attribuisce ai tribunali civili la competenza nella trattazione di queste cause.
Essa però acquista rilevanza se vista nel contesto del dibattito suscitato dalle contrastanti interpretazioni della sentenza a sezioni unite della Cassazione n° 25011/14 (vedi scheda n° 482. La Cassazione ribadisce la discriminazione per la riduzione delle ore di sostegno, ma… (sent. 25011/14)).
Infatti la famiglia ricorrente si era originariamente rivolta al TAR secondo la consolidata giurisprudenza esclusiva loro assegnata sempre dalla Cassazione a sezioni unite con l’ordinanza n° 1144/07 (vedi scheda n° 226. La cassazione riafferma il diritto all’integrazione scolastica, però nell’ambito della competenza esclusiva del TAR (Ord. 1144/07)). Ma il TAR Sardegna, a differenza di quanto deciso da altri TAR (vedi scheda n° 485. Confermata la competenza dei TAR in materia di diritto allo studio (TAR Sicilia 3111/14 e TAR Toscana 2036/14)), si è dichiarato incompetente, avendo interpretato, a nostro avviso, erroneamente l’ultima decisione della Cassazione del 2014.
A questo punto la difesa della famiglia aveva da effettuare una scelta: impugnare in Consiglio di Stato la decisione del TAR Sardegna, confidando che il CdS concordasse con l’interpretazione della Sentenza n° 25011/14 data dai TAR Toscana e Sicilia, che sembra più logica, oppure prendere atto della decisione del TAR Sardegna e rivolgersi al Tribunale Civile. Ovviamente la difesa del ricorrente ha preferito la seconda ipotesi, però non facendo valere genericamente il diritto allo studio degli alunni con disabilità, ma denunciando la discriminazione subita per la quale non c’è contestazione alcuna circa la competenza dei Tribunali Civili.
Questa via, pur essendo più sicura per le famiglie, riduce comunque i motivi del ricorso, sottopone la famiglia a spese maggiori (contributo unificato che nei ricorsi al TAR non è più previsto) e percorre un iter temporale più lungo di quello dei TAR.
Ci si augura che qualcuno abbia il coraggio di impugnare in Consiglio di Stato le decisioni con le quali i TAR si dichiarano incompetenti, sperando che il Consiglio di Stato ribadisca la competenza esclusiva dei TAR in questa materia, riportando un orientamento uniforme sul territorio nazionale e serenità nelle famiglie.
Vedi anche le schede: n° 496. Il TAR della Toscana afferma la propria competenza in materia di ore di sostegno (Sent. 404/15) n° 520. Dibattito sulla giurisdizione amministrativa in materia di ore di sostegno (saggi avv. F. Marcellino e F. Girelli)
Salvatore Nocera Andrea Sinno Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica E-mail: scuola@aipd.it Cel. diretto e Whatsapp: 333/1826708 Cel. segreteria AIPD Nazionale: 351/7308112
