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Scheda pubblicata il 30/09/2015


Al Tar Campania era stato richiesto di emettere un provvedimento cautelare in via di urgenza su una richiesta di assistente per l’autonomia e la comunicazione per un alunno con disabilità, rifiutata dall’Ente locale.

Cosi si esprime nella scarna motivazione di rifiuto della sospensiva il TAR con l’Ordinanza n° 1613 del 9/9/2015:

“Considerato che la richiesta di attivazione di un assistente specialistico è stata denegata in ragione della presenza qualificata dell’insegnate di sostegno, in grado di fronteggiare l’emergenza clinica che potrebbe colpire lo scolaro;

ritenuto che la modalità di erogazione -OMISSIS- appartiene alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione ed appare immune da vizi logici e di irragionevolezza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) respinge l’istanza cautelare. Compensa le spese della presente fase cautelare.”

———————————————————————– OSSERVAZIONI

La decisione è interessante per contrapposti motivi:

1. E’ importante che il TAR affermi la propria competenza a decidere, ritenendo che sia materia concernente poteri discrezionali dell’Amministrazione e quindi non di competenza del Tribunale civile, come invece aveva affermato la sentenza a sezioni unite della Cassazione n. 25011 del 2014. È questo un orientamento adottato dal TAR Campania che con sentenza n° 1168/15, addirittura ha sollevato il problema della discutibile competenza dei Tribunali civili, affermata dalla Cassazione, facendo si che la sesta Sezione del Consiglio di Stato accogliesse le proprie tesi, rimettendo la causa all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (Ordinanza CdS n° 4374/15).

2. È invece assai discutibile la motivazione del diniego di sospensiva, fondato, a mio modesto avviso, su due errori circa la natura dell’inclusione scolastica ed in particolare dei compiti dei docenti per il sostegno.

Infatti il TAR sostiene che la presenza dell’assistente per l’autonomia è superflua, dal momento che è presente il docente per il sostegno, che “è in grado di fronteggiare l’emergenza clinica che potrebbe colpire l’alunno”.

In questa affermazione vi sono due affermazioni contrarie alla logica dell’inclusione. Innanzitutto il MIUR con Nota prot. n° 3390/01 e la Magistratura con sentenza del TAR Lazio n° 5913/14 (commentata nella scheda n° 474) hanno sempre sostenuto che il ruolo del docente per il sostegno è didattico e non assistenziale e che quindi i due ruoli non sono assolutamente intercambiabili.

Altrettanto non corretta appare l’affermazione del TAR secondo cui il diniego dell’Amministrazione “è immune da vizi logici e di ragionevolezza”.

Il vizio logico è nell’aver scambiato con la massima indifferenza i due ruoli, attribuendo addirittura al docente per il sostegno il compito di intervenire in caso di problemi sanitari.

A mio sommesso avviso, ci sono gli estremi per un ricorso in appello al Consiglio di Stato per irragionevolezza della decisione per erronea valutazione dei presupposti normativi a base della decisione.

Se l’interessato ricorrerà, vedremo cosa dirà il Consiglio di Stato.


Salvatore Nocera Andrea Sinno Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica E-mail: scuola@aipd.it Cel. diretto e Whatsapp: 333/1826708 Cel. segreteria AIPD Nazionale: 351/7308112