Scheda pubblicata il 6/10/2015 e aggiornata il 18/11/2016
Anche a seguito dell’approvazione della legge n° 107/15 sulla Buona Scuola, che prevede anche l’eliminazione delle supplenze brevi tramite l’utilizzo dell’organico potenziato che dal prossimo novembre verrà assegnato alle singole scuole, il MIUR ha emanato il 10/08/2015 la Nota prot. n° 25141/15 con la quale vieta le supplenze brevi per un solo giorno di assenza dei docenti e addirittura per i primi 7 giorni dei collaboratori scolastici, mettendo così seriamente a rischio l’assistenza igienica agli alunni con disabilità che deve essere da questi garantita. A seguito delle pressioni di numerosi dirigenti scolastici il MIUR ha emanato il 30/09/2015 la più rassicurante Nota prot. n° 2116/15 che si riporta sotto per intero e che permette ai dirigenti scolastici di derogare a loro discrezione e responsabilità al divieto imposto dalla precedente Nota per quanto riguarda le assenze inferiori a 7 giorni dei collaboratori scolastici proprio per alcuni casi specifici tra i quali “la indispensabile assistenza agli alunni diversamente abili”. Per quanto riguarda le assenze dei docenti la Nota prot. n° 2116/15, richiamando l’art. 1 comma 333 della L. n° 190/14, ribadisce il divieto di nomina di supplenti per il primo giorno di assenza. La Nota ricorda che una soluzione migliore si dovrebbe trovare utilizzando l’organico di potenziamento, quando viene assegnato alla scuola, che potrebbe garantire supplenze fin dal primo giorno. Pertanto si invitano le famiglie e le associazioni a pretendere dai Dirigenti Scolastici la nomina di supplenti dei docenti (per il sostegno o curricolari) a partire dal secondo giorno e dei collaboratori scolastici fin dal primo giorno di assenza. ————————————————–
MIUR AOODPIT REGISTRO UFFICIALE (U) 0002116. 30-09-2015
Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI Oggetto: Anno scolastico 2015/2016 – chiarimenti in materia di supplenze brevi personale docente ed A.T.A. di cui all’art. 1, commi 332 e 333 della legge n. 190/2014. A fronte delle segnalazioni, con le quali numerosi dirigenti scolastici stanno portando all’attenzione di questo Ministero, le situazioni problematiche in cui vengono a trovarsi le istituzioni scolastiche a seguito del divieto, di cui all’art. 1, commi 332 e 333, della legge 190/2014, del conferimento di supplenze brevi per la sostituzione di personale docente e del personale A.T.A. ,si ritiene opportune precisare quanto segue. Per quanto riguarda le assenze del personale docente, si richiama l’attenzione su quanto già previsto dall’articolato della Legge sopra indicata al comma 333 in merito alla tutela e alla garanzia del diritto allo studio. Ricordando, in ogni caso, che a conclusione del piano straordinario di assunzioni, sarà possibile provvedere alla sostituzione del personale assente anche mediante l’utilizzo dell’organico del potenziamento che verrà assegnato ad ogni istituzione scolastica. Per quanto riguarda il personale A.T.A. (comma 332), con riferimento al divieto di sostituire il personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico nei primi sette giorni di assenza, si rappresenta che il predetto divieto potrà essere superato laddove il dirigente scolastico, sotto la propria esclusiva responsabilità, con determinazione congruamente motivata e dopo aver prioritariamente posto in essere tutte le misure organizzative complessive che vedano coinvolta l’organizzazione dell’intera Istituzione Scolastica con un’attenzione, quindi, non limitata al solo plesso interessato dall’assenza del collaboratore scolastico, raggiunga la certezza che: l’assenza del collaboratore scolastico determinerebbe delle urgenze che non potrebbero trovare alcuna altra risposta atta a garantire la incolumità e la sicurezza degli alunni, nonché la indispensabile assistenza agli alunni diversamente abili determinando, inoltre, necessità obiettive non procrastinabili, improrogabili e non diversamente rimediabili, che renderebbero impossibile assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico tanto da compromettere in modo determinante il diritto allo studio costituzionalmente garantito. IL CAPO DIPARTIMENTO Rosa De Pasquale
AGGIORNAMENTO SETTEMBRE 2016 Per l’anno scolastico 2016-2017 è stata emanata la Nota Prot. 24306 del 1 settembre 2016 nella quale vengono ribaditi i divieti di nominare supplenti per il primo giorno di assenza dei docenti e per i primi 7 giorni per i collaboratori scolastici. Abbiamo subito fatto presente al MIUR che lo scorso anno era stata emanata la Nota prot. n° 2116/15 che permetteva ai Dirigenti Scolastici di nominare supplenti dei collaboratori scolastici anche prima dei 7 giorni di assenza per esempio per garantire l’assistenza igienica degli alunni con disabilità. Il MIUR ci ha risposto che tale Nota del 2015 rimane ancora valida. Pertanto sottolineiamo che anche per quest’a.s. 2016-2017 i Dirigenti possono nominare supplenti dei collaboratori scolastici fin dal primo giorno di assenza per garantire l’assistenza igienica o di base degli alunni con disabilità.
Salvatore Nocera Andrea Sinno Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica E-mail: scuola@aipd.it Cel. diretto e Whatsapp: 333/1826708 Cel. segreteria AIPD Nazionale: 351/7308112