Print Friendly, PDF & Email

Scheda pubblicata il 9/11/2015 

 


L’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto con Nota prot. n° 13445 del 27/07/2015 ha stabilito, tra l’altro, che agli alunni certificati con disabilità non grave ai sensi dell’art. 3 comma 1 della l. n° 104/92 vengano assegnate ore di sostegno con rapporto 1 a 4, cioè sarebbero 6 ore per la scuola dell’infanzia e primaria e 4,5 ore per gli alunni di scuola secondaria di primo e secondo grado. Si ribadisce inoltre il diritto alla deroga, pari all’intera cattedra, per gli alunni certificati con disabilità “di particolare gravità” ai sensi dell’art. 3 comma 3 della stessa l. n° 104/92. ————————————– OSSERVAZIONI La Nota, corretta per molti aspetti (nulla osta, richiesta di utilizzazione del docente in caso di trasferimento dell’alunno assegnato, ecc.), a mio avviso, contiene una lacuna, dal momento che non cita la l. n° 296/06 art. 1 comma 605 lettera b), secondo cui il numero delle ore di sostegno agli alunni con disabilità grave o non grave viene assegnato “sulla base delle effettive esigenze rilevate dalla diagnosi funzionale e dal PEI” e quindi non fissato in un numero astratto precostituito che non tenga conto dei singoli casi. Essa contiene, sempre a mio avviso, una grave imprecisione normativa. Infatti la Nota cita più volte le norme che parlano di “particolare gravità”, senza però tener conto che il concetto di “particolare gravità” non è stato fissato da alcuna norma; pertanto permane in vigore, malgrado il riferimento alla particolare gravità, la definizione normativa di cui all’art. 3 comma 3 l. n° 104/92 sul concetto di gravità, interpretato orientativamente e non puntualmente come “particolare” dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 80/2010, laddove stabilisce che la cattedra intera di sostegno deve essere assegnata con riguardo “alla specificità della disabilità”; tale frase dalla Magistratura è stata intesa come riferita agli alunni con disabilità intellettiva, relazionale e sensoriale, escludendo quindi il massimo delle ore di sostegno ad alunni certificati con gravità che però abbiano una disabilità solo o prevalentemente motoria. Ritengo quindi che per questi aspetti, la Nota dovrebbe essere riveduta d’ufficio dallo stesso USR , pena il rischio di censura di illegittimità da parte dei Tribunali civili ai quali le famiglie dovessero rivolgersi. Si segnala la delicatezza della situazione al MIUR onde evitare inutili e costosi contenziosi. ————————————————————— Vedi pure la scheda normativa: n° 293. La Corte Costituzionale ripristina le deroghe per il sostegno (Sentenza n° 80/10)


Salvatore Nocera Andrea Sinno Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica E-mail: scuola@aipd.it Cel. diretto e Whatsapp: 333/1826708 Cel. segreteria AIPD Nazionale: 351/7308112