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Scheda pubblicata il 05/04/2018 e aggiornata il 24/09/2018


Una famiglia della campania aveva chiesto il trasporto scolastico gratuito per il proprio figlio frequentante un istituto superiore in una provincia e regione diverse da quelle di residenza.

Avendo avuto rifiuto da parte sia del comune che della provincia di residenza hanno proposto ricorso al TAR.

Questo, negando che trattavasi di un diritto soggettivo ha rigettato il ricorso.

La famiglia ha interposto appello in Consiglio di Stato, il quale con la sentenza n° 809/18 ha accolto il ricorso, ritenendo che il trasporto sia oggetto del diritto soggettivo allo studio costituzionalmente garantito, e ha condannato la regione Campania a sostenere le spese del trasporto dal momento che con la l. n° 56/14 la competenza per il diritto allo studio per le scuole superiori è stata assegnata alle regioni. Ha inoltre ribadito l’ormai consolidato orientamento, anche della Corte Costituzionale, circa la inopponibilità dei motivi di bilancio alla attuazione del nucleo essenziale del diritto allo studio (Corte Cost. n° 80/10 e n° 275/16).


OSSERVAZIONI

La decisione conferma un orientamento ormai consolidato circa l’esistenza del “diritto soggettivo” allo studio e non di un semplice “interesse legittimo” (art. 133, lett. c), Codice processo amministrativo), nonché della prevalenza del nucleo essenziale di tale diritto rispetto ai vincoli di bilancio delle amministrazioni.

Importante è pure l’orientamento espresso circa l’obbligo della regione di residenza di provvedere alle spese di trasporto, anche se la scuola è sita in una regione diversa.

Su tale sentenza merita di essere segnalato il commento del ricercatore di Francesco Paterniti in “Federalismi.it” del 28/3/2018.

Il Commento è degno del massimo apprezzamento per la lucidità delle argomentazioni e l’abbondante citazione giurisprudenziale e dottrinale.

Inoltre si segnala per l’insistenza sulla necessità della leale collaborazione tra i diversi enti territoriali al fine di garantire, anche tramite gli accordi di programma, i necessari interventi amministrativi indispensabili ad assicurare la realizzazione del diritto allo studio degli alunni con disabilità.


Vedi anche le schede:

n° 293. La Corte Costituzionale ripristina le deroghe per il sostegno (Sentenza n° 80/10)

n° 542. Il diritto allo studio degli alunni con disabilità prevale sui vincoli di bilancio (Corte Cost. 275/16)


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