Scheda pubblicata il 5/10/2018 e aggiornata il 7/06/2019
La regione Lazio con DGR n° 498 del 19/9/2018, allegato B sezione 2 ha dettato le nuove norme per la realizzazione del servizio di trasporto scolastico gratuito degli alunni con disabilità nelle scuole secondarie di secondo grado e i percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per l’a.s. 2018/2019.
“Sono destinatari del servizio di trasporto sopra descritto gli studenti con disabilità certificata residenti nei Comuni della Regione Lazio che frequentano le Istituzioni Scolastiche statali o paritarie o i Percorsi triennali finalizzati all’assolvimento del diritto dovere nell’istruzione e formazione professionale”
Il servizio verrà gestito dai Comuni nell’ambito del loro territorio e potrà coprire un percorso non superiore a 30 Km giornalieri tra andata e ritorno e con una spesa massima annua per alunno non superiore ai € 2.500. In casi particolarmente complessi è previsto che possa essere concesso un contributo anche superiore a tale tetto.
“I Comuni potranno organizzare il servizio direttamente (in forma singola o associata) o attraverso l’affidamento a soggetti terzi. In alternativa i Comuni potranno decidere di gestire il servizio attraverso la concessione di contributi economici forfettari direttamente alle famiglie degli utenti da calcolare su base chilometrica e in funzione del numero dei giorni di presenza a scuola certificati dall’istituto di riferimento.”
“I Comuni dovranno garantire l’espletamento del servizio nell’intero ambito territoriale di loro competenza non potendo circoscriverlo ad ambiti territoriali di ampiezza subcomunale (municipi, frazioni, ecc.).”
I comuni hanno tempo fino al 10 ottobre per presentare il progetto alla regione all’indirizzo PEC programmazione.istruzione@regione.lazio.legalmail.it con l’indicazione del numero di alunni e dei chilometri e del finanziamento richiesto per ciascuno. Il termine di scadenza delle presentazione delle domande, inizialmente fissato per fine settembre, è stato prorogato al 10 ottobre dalla circolare n° U0568322 del 20/9/2018. Nel rispetto della nuova normativa europea sulla privacy i comuni nella richiesta di finanziamento non devono indicare “elementi di identificazione personale e altri dati sensibili in quanto non necessari ai fini della quantificazione del contributo.” Con l’occasione verrà effettuata una ricognizione sul numero di alunni con disabilità che avranno necessità del trasporto anche per le sedi dove svolgeranno l’alternanza scuola-lavoro, ma per il momento non viene previsto alcun finanziamento. I comuni riceveranno il 50% del finanziamento entro 90 giorni dall’inizio dell’anno scolastico (fine novembre) e il saldo dopo aver presentato entro il 31 luglio 2019 un rendiconto puntuale delle effettive spese sostenuto.
OSSERVAZIONI
E’ da rilevare che per il futuro è necessario anticipare la tempistica dell’emanazione della delibera regionale e delle operazioni in essa previste pena la certezza, come quest’anno, che per un certo periodo iniziale dell’anno scolastico gli alunni con disabilità rimarranno privi di trasporto gratuito. Per i piccoli comuni, i quali non sempre sono sede di tutti gli indirizzi delle scuole secondarie di secondo grado, occorre prevedere la necessità dell’associazione tra comuni o dell’approvazione di piani di zona che garantiscano il trasporto in un ambito superiore al singolo comune. In mancanza il comune di residenza dell’alunno potrà vedersi esposto a pagare da solo il trasporto fuori comune o addirittura fuori provincia, come stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato n° 809/18 (vedi un commento nella scheda n° 567). Quanto ai casi particolari che superano i 30 Km giornalieri previsti, in cui è consentito un rimborso ulteriore vincolato però alla disponibilità di risorse, è da tener presente la sentenza della Corte Costituzionale n° 275/16 secondo cui gli enti locali non possono condizionare l’esercizio del diritto allo studio alle disponibilità di bilancio, ma è il bilancio che deve adeguarsi al rispetto del diritto dei singoli alunni. La nota della Regione è in disaccordo con quanto stabilito nell’analoga nota del Comune di Roma in quanto quest’ultima limita il servizio di trasporto solo nell’ambito dei singoli municipi, e consente solo per le scuole superiori l’espletamento del servizio in altro municipio dello stesso comune a condizione che nel municipio di residenza non sia presente il tipo di scuola scelta dallo studente. Dal momento che la delibera della regione Lazio è successiva a quella del Comune di Roma è da ritenere che le limitazioni contenute in quest’ultima siano state implicitamente abrogate dalla contraria disposizione regionale. Altro rilievo concerne l’erogazione del servizio anche a favore di alunni iscritti a scuole paritarie. Infatti, mentre la delibera della Regione prevede l’erogazione del servizio di trasporto gratuito anche per le scuole di secondo grado paritarie, la delibera del Comune di Roma lo esclude esplicitamente per tutte le scuole di ogni ordine e grado. Anche qui, essendo la delibera regionale successiva a quella comunale, è da ritenersi che abbia abrogato implicitamente quest’ultima, almeno per quanto concerne le scuole secondarie di secondo grado. Ma si verrebbe a determinare così nel comune di Roma una situazione illogica tra le scuole paritarie del primo ciclo, in cui non sarebbe è previsto il trasporto gratuito, e quelle del secondo ciclo, in cui sarebbe invece concesso. L’assurdità può essere superata se si fa riferimento alla L. Regionale sul diritto allo studio n° 29/92 nella quale è previsto che tra i beneficiari della legge sono previsti anche gli alunni delle scuole paritarie dell’infanzia e di ogni ordine e grado. Tale interpretazione sistematica è coerente con la logica della l. n° 62/00 sulla parità scolastica che inserisce nel sistema nazionale d’istruzione le scuole paritarie.
Salvatore Nocera Andrea Sinno Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica E-mail: scuola@aipd.it Cel. diretto e Whatsapp: 333/1826708 Cel. segreteria AIPD Nazionale: 351/7308112