Scheda pubblicata il 20/01/2019 e aggiornata il 1/03/2019
Il TAR Lazio con la Sentenza n° 149/2019, pubblicata il 7/01/2019 ha annullato la formulazione degli organici di sostegno della Regione siciliana per il 2019, per eccesso di potere, nella specie insufficiente istruttoria circa le effettive esigenze degli alunni con disabilità. L’Ufficio Scolastico Regionale, in presenza di un accresciuto numero di alunni certificati con disabilità aveva nominato numerosi docenti per il sostegno non in organico di diritto (aspiranti quindi all’immissione in ruolo poiché in possesso dei titoli), ma in “deroga”. Ciò comportava la loro permanenza nello status di precari con gravi conseguenze non solo per loro, ma anche per gli alunni con disabilità che così si vedevano privati della continuità didattica, anzi erano esposti alla certa calamità della discontinuità didattica di anno in anno e talora addirittura durante lo stesso anno. Questa sentenza invece afferma che anche i posti in organico di diritto vanno adeguati annualmente alle effettive esigenze del numero e delle tipologie degli alunni con disabilità. Occorre dare atto agli avvocati dell’ANIEF che hanno difeso i ricorrenti principali e di quelli di alcune associazioni intervenute “ad adjuvandum” dell’importante vittoria che garantisce finalmente la continuità didattica agli alunni e la stabilità con la dovuta immissione in ruolo di docenti per il sostegno, creando così un precedente assai importante del quale il Ministero dell’Istruzione, non costituitosi in giudizio, dovrà tener conto. Concordo pienamente con l’articolo di Rapisarda in proposito pubblicato sul sito OrizzonteScuola.it che bene mette in luce questi aspetti. Per offrire maggior chiarezza ai lettori, si trascrive di seguito la motivazione della sentenza:
“Emerge allora dal coacervo delle doglianze la fondatezza del profilo relativo all’eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria in quanto, non potendosi appunto cristallizzare al 2006/2007 il numero dei docenti necessari, in una lettura costituzionalmente orientata della disposizione a tutela dello studente disabile, spetta alla amministrazione di acquisire i dati onde realizzare quanto proprio il comma 413 richiamato prevede, vale a dire individuando criteri e modalità con riferimento alle effettive esigenze rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente abili anche attraverso opportune compensazioni tra province diverse in modo da non superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili. Il che non significa automaticamente che i posti di organico in deroga debbano confluire in quelli di diritto, ma semplicemente che la individuazione di tale ultima dotazione non possa essere ancorata sic et simpliciter a quanto esistente più di un decennio addietro, dovendosi invece puntualmente e attentamente monitorare la situazione per l’evidente aumento delle patologie individuate come rilevanti. In tale quadro l’obbligo dell’amministrazione si traduce nella necessità di una attenta istruttoria anche verificando la concreta esistenza delle condizioni legittimanti la necessità di insegnanti di sostegno, non potendosi lasciare esclusivamente all’esperimento degli strumenti di tutela la riconduzione a legittimità, attesa la particolare condizione della popolazione scolastica con disabilità. Il ricorso deve dunque essere accolto, con annullamento degli atti in epigrafe nella parte in cui non correlano il numero dei posti di organico e in deroga a una puntuale istruttoria alla luce delle risultanze emergenti anno per anno, limitandosi a un’applicazione per così dire automatica. Parimenti vanno accolti i motivi aggiunti nella parte in cui deducono censure confluenti con quelle originariamente proposte. Le spese possono essere compensate attesa la novità della questione.”
OSSERVAZIONI
Si apre un nuovo spazio perché il Ministero dell’Istruzione ripensi alla formulazione degli organici dei posti di sostegno, che attualmente sono assegnati, come ha lamentato il TAR Lazio, non con riguardo alle effettive esigenze degli alunni con disabilità, ma con riferimento a parametri automatici e remoti. Conseguentemente anche le ore di sostegno vengono assegnate in modo assai discutibile sulla base addirittura di algoritmi e non sulla base delle effettive esigenze risultanti dalle indicazioni dei PEI, come espressamente previsto dalla l. n° 122/10 art. 10 comma 5 che il MIUR vuole abrogare dal 1/9/2019 con l’art. 18 del decreto legislativo n. 66/17, attualmente in corso di revisione. E’ da precisare che la l. n° 122/10 è conseguenza della sentenza n° 80/10 della Corte Costituzionale che proprio ha annullato la parte dell’art. 2 comma 413 della l. n° 244/07, laddove vietava la nomina di insegnanti di sostegno se ciò superava il rapporto medio nazionale di 1 docente ogni 2 alunni. Il TAR Lazio ha applicato quanto stabilito nel comma 413 citato laddove stabilisce che per garantire il rispetto delle “effettive esigenze” degli alunni con disabilità si possano effettuare compensazioni a livello nazionale. Ovviamente, essendo intervenuta la sentenza n° 80/10 citata, il TAR Lazio non ha, giustamente, tenuto conto del divieto di superare il rapporto medio nazionale di 1 docente per 2 alunni ed ha stabilito che l’adeguamento per l’organico di diritto vada effettuato annualmente senza alcun limite lesivo del diritto degli alunni. Il ricorso alle effettive esigenze degli alunni risulta ancora più evidente dall’art. 5 del decreto legislativo n. 66/17 che introduce finalmente dal 1/9/2019 il profilo di funzionamento, voluto dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Molto importante la lagnanza del TAR secondo cui “non potendosi lasciare esclusivamente all’esperimento degli strumenti di tutela la riconduzione a legittimità, attesa la particolare condizione della popolazione scolastica con disabilità.” Tale accusa era stata espressa con molta chiarezza dal Consiglio di Stato nell’importantesentenza n° 2023 del 23/3/2017 (già commentata nella scheda n° 552. Importante sentenza del Consiglio di Stato sulle ore di sostegno e sulla competenza dei TAR (CdS 2023/17)). La sentenza compensa le spese data la novità della questione, che però non è stata affrontata per la prima volta e quindi la decisione poteva su questo punto essere più favorevole ai ricorrenti. E’ appena il caso di evidenziare che la sentenza è stata promossa da ricorsi dei docenti per il sostegno per salvaguardare il loro diritto al posto, ma essa giova anche di conseguenza anche agli alunni con disabilità. Infine è da ritenere che una soluzione definitiva per la continuità didattica a favore degli alunni con disabilità, si avrà quando Governo e Parlamento faranno propria la richiesta che ormai diviene sempre più pressante dalla FISH e da altre associazioni, della “separazione delle carriere” dei docenti per il sostegno da quella dei docenti curricolari, in quanto ciò garantirebbe l’effettuazione di una scelta professionale definitiva dei docenti per il sostegno, come avviene per i docenti curricolari.
Vedi anche la scheda n° 293. La Corte Costituzionale ripristina le deroghe per il sostegno (Sentenza n° 80/10)
Salvatore Nocera Andrea Sinno Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica E-mail: scuola@aipd.it Cel. diretto e Whatsapp: 333/1826708 Cel. segreteria AIPD Nazionale: 351/7308112