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Scheda pubblicata il 8/5/2019 e aggiornata il 8/5/2019


Il Tribunale civile di Marsala il 14 aprile 2019 ha pronunciato, su ricorsi patrocinati dall’Avv. Maria Chiara Garacci, due ordinanze sulla non discriminazione degli alunni con disabilità, fondandosi sulla sentenza a sezioni unite della Cassazione n° 5060/2017, confermando così la consolidata Giurisprudenza secondo la quale, una volta indicato nel PEI il numero delle ore di assistenza e di sostegno, questo diviene vincolante per l’Amministrazione tenuta ad erogare la prestazione.

Il primo ricorso riguardava la richiesta al Comune di un assistente per l’autonomia e la comunicazione, richiesta disattesa dal Comune che sosteneva non rientrare tale prestazione tra i propri doveri.

Eccepiva inoltre l’incompetenza del Tribunale civile, dal momento che la controversia avrebbe dovuto essere portata avanti al TAR e che la richiesta di un provvedimento di urgenza fosse illegittima poiché non sufficientemente motivata.

E’ stato facile al Tribunale civile sulla base del ricorso verificare la presenza in atti del PEI dal quale risultava il numero di ore di assistenza richieste.

Inoltre sulla base dell’art. 13 comma 3 l. n° 104/92 e di leggi siciliane il Tribunale ha affermato che il Comune è tenuto ad erogare il servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione. Pertanto l’inadempienza a tale obbligo costituisce discriminazione ai danni dell’alunno con disabilità. Né il Comune può difendersi rifugiandosi dietro la scusa che non ha mezzi finanziari sufficienti, ostando a ciò la chiara  costante Giurisprudenza della Corte costituzionale, ultima della quale la sentenza n° 275/16, che dichiara incomprimibile il diritto allo studio per motivi di bilancio (vedi scheda AIPD n° 542. Il diritto allo studio degli alunni con disabilità prevale sui vincoli di bilancio (Corte Cost. 275/16)).

Segue quindi la condanna alle spese del Comune resistente.

 

La seconda ordinanza riguarda la mancata assegnazione di un sufficiente numero di ore di sostegno. Anche qui l’Ufficio scolastico regionale aveva ridotto il numero di ore assegnate motivando con problemi di bilancio.

In vero l’Istituto scolastico aveva assegnato all’alunno un docente per il sostegno non specializzato, essendo esaurite le graduatorie degli specializzati.

Anche in questo caso il Tribunale ha condannato l’Amministrazione sulla base del PEI nel quale era indicato il numero di 20 ore settimanali di sostegno ed inoltre ha ritenuto esistente la discriminazione ai sensi della l. n° 67/06, perché non è stato assegnato un docente specializzato.


OSSERVAZIONI

L’Ordinanza relativa all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione ribadisce l’obbligo dell’ente locale a fornire gli assistenti richiesti e nel numero di ore indicate nel PEI.

L’Ordinanza sul sostegno è ancora più interessante perché non ammette neppure la scusante che manchino nelle graduatorie docenti specializzati.

Ciò dovrebbe allertare il MIUR che sta già subendo decisioni simili, proprio perché c’è ancora una carenza di docenti specializzati pari a circa un terzo delle effettive necessità.

L’Amministrazione dovrebbe predisporre un serio piano di specializzazioni in modo da colmare i vuoti di organici sia di diritto che di fatto,.

Occorrerà inoltre potenziare la formazione iniziale ed in servizio dei docenti curricolari sulle didattiche inclusive, in modo che essi possano prendersi pure cura del progetto inclusivo, collaborando coi colleghi per il sostegno ai quali invece, specie nelle scuole secondarie, delegano totalmente la gestione di tale progetto.


 

Salvatore Nocera
Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica
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