Scheda pubblicata il 15/07/2019 e aggiornata il 16/07/2019
Da sempre, ma più frequentemente di recente, da più parti si sollevano quesiti circa la responsabilità degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione nei confronti degli alunni con disabilità. Quesiti vengono dalle famiglie circa la “cumulabilità” di tale responsabilità con i docenti, siano essi curricolari che per il sostegno. Quesiti vengono dagli stessi docenti circa la loro responsabilità in caso di alunni affidati ai soli assistenti. E quesiti pervengono dagli stessi assistenti nel caso gli alunni vengano affidati solo a loro, ad esempio in caso di visite d’istruzione, ecc. Cerchiamo di far chiarezza, nei limiti del possibile, su questi problemi, ma data la delicatezza dei problemi qui trattati, si invitano gli esperti a voler suggerire correzioni o precisazioni basate anche sulla giurisprudenza.
E’ intanto fondamentale distinguere la responsabilità penale degli assistenti da quella civile; e per quest’ultima è necessario distinguere tra la responsabilità verso l’alunno e la responsabilità per danni arrecati dall’alunno nei confronti di terzi. Da ultimo è necessario accennare pure alla eventuale responsabilità del datore di lavoro (cooperativa o ente locale in caso di dipendenza diretta dell’assistente dallo stesso) per fatti dannosi arrecati all’alunno o da questi a terzi e ai danni che può anche subire l’assistente.
1. Responsabilità civile
a) Responsabilità civile dell’assistente verso l’alunno
E’ da precisare che gli assistenti, come i docenti, a seguito del contratto stipulato con la scuola direttamente da loro o dall’ente dal quale dipendono, assumono un obbligo di vigilanza nei confronti dell’alunno. Nel caso di inadempienza di tale obbligo, l’assistente è tenuto al risarcimento dei danni subiti dall’alunno (art. 1218 del Codice Civile). Come tutti quelli che hanno un obbligo nascente da un contratto, gli assistenti debbono adempiere la loro obbligazione con la diligenza del “buon padre di famiglia” (art. 1176 del Codice Civile). Questa espressione significa che debbono usare un’attenzione particolare data la situazione dell’alunno medesimo. Ovviamente nei casi di forza maggiore (un evento straordinario, come per es. un terremoto) non sono responsabili se dimostrano che hanno seguito le procedure previste nei regolamenti. Lo stesso vale in presenza di un caso fortuito, come per es. un comportamento imprevedibile dell’alunno che si sottrae alla vigilanza. La diligenza del “buon padre di famiglia” consiste anche nel rispettare i regolamenti d’istituto e le linee guida concernenti il servizio di assistenza disposti da norme Regionali o degli enti locali o dall’ente gestore dal quale l’assistente dipende. Non ha senso pretendere che l’assistente debba essere sempre in compresenza di un docente, perchè gli stessi regolamenti e le linee-guida degli enti locali prevedono che egli possa da solo assistere l’alunno in diverse circostanze: a scuola, in visite d’istruzione, o a casa (in presenza di alunni con disabilità visiva o uditiva ai quali sono assegnati per lo svolgimento dei compiti a casa). Pertanto gli assistenti possono accompagnare, senza che sia necessaria la compresenza di un docente, alunni in visite d’istruzione, ad attività sportive o all’alternanza scuola-lavoro. Comunque queste ed altre attività debbono essere espressamente precisate nel PEI dell’alunno. Conseguentemente l’assistente non può di propria iniziativa svolgere attività con l’alunno fuori della classe se ciò non sia stato concordato preventivamente almeno con i docenti che sono in servizio in classe in quel determinato momento. In tal caso il docente deve annotare sul registro l’uscita dell’alunno con l’assistente.
b) Responsabilità dell’assistente per danni prodotti dall’alunno a terze persone
L’art. 2048 del Codice Civile stabilisce al comma 2 che i precettori e i maestri d’arte (leggi “docenti”) sono responsabili per i fatti dannosi arrecati da un loro alunno nei confronti di terze persone, a meno che non provino di aver fatto di tutto per evitare il danno. In tale formula non è presente il termine “assistenti per l’autonomia e la comunicazione”, ma chiaramente si deve intendere la norma applicabile anche a queste figure quando abbiano compiti di vigilanza esclusiva o in compresenza con i docenti. Tale responsabilità è esclusa ad esempio se l’assistente dimostra di aver tenuto presso di sè l’alunno durante una visita d’istruzione e che questi sia sfuggito con uno strattone alla sua vigilanza o che l’alunno abbia prodotto ad esempio la rottura degli occhiali di un compagno, benchè l’assistente l’avesse messo distante dallo stesso, o che l’alunno sia scappato dalla classe, benchè l’assistente lo avesse messo lontano dalla porta e si fosse posto accanto a lui. Così interpretata la norma dimostra come sia priva di qualunque valore l’affermazione secondo la quale gli assistenti non potrebbero avere dei momenti di vigilanza autonoma degli alunni, poiché dovrebbero avere sempre la presenza anche di un docente. Una conferma di tale interpretazione si trae dal’art. 2047 del Codice Civile, secondo il quale è tenuto al risarcimento per danni arrecati a terzi colui che è’ tenuto alla sorveglianza dell’incapace (si intende quindi, data l’arretrata terminologia del Codice, anche l’assistente di un alunno con disabilità).
c) Responsabilità del datore di lavoro per fatti compiuti dai suoi dipendenti
L’art. 1228 del Codice Civile stabilisce che il datore di lavoro è tenuto al risarcimento dei danni arrecati dal proprio dipendente per fatti commissivi od omissivi compiuti durante la sua dipendenza. La norma si pone a garanzia del diritto al risarcimento da parte del danneggiato, qualora il dipendente danneggiante non sia economicamente in grado di risarcire il danno provocato o qualora il danneggiato ritenga più agevole chiedere il risarcimento direttamente al datore di lavoro che, nel nostro caso, è l’ente locale o la cooperativa. Lo stesso valga, come stabilisce l’art. 2049 del Codice Civile, per il risarcimento per danni arrecati dall’assistente dipendente a terzi. Qualora il datore di lavoro venga chiamato a pagare, ha diritto di rivalsa sul proprio dipendente. Nel caso di personale dipendente dall’amministrazione scolastica dello Stato, l’art. 61 della L. n° 312/80 stabilisce che lo Stato possa rivalersi sul dipendente per danni risarciti ad alunni o a terzi danneggiati dagli alunni, solo in caso di dolo o colpa grave del dipendente. Lo stesso criterio, probabilmente, potrebbe adottarsi per la rivalsa degli enti locali o dell’ente gestore nei confronti degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione da loro dipendenti.
d) Diritto al risarcimento dell’assistente per danni a lui arrecati dall’alunno
Può accadere che durante la vigilanza l’assistente subisca danni da parte di un alunno con disabilità che non è responsabile delle proprie azioni. Ad esempio con rottura di occhiali, traumi, ecc. Dal momento che in tali casi l’alunno con disabilità, se non è in grado di intendere e di volere, non è personalmente responsabile del danno per espresso disposto dell’art. 2046 del Codice Civile, l’assistente, o il docente, possono pretendere il risarcimento del danno direttamente ai genitori o al tutore in forza di quanto espressamente stabilito dall’art. 2048 comma 1 del Codice Civile.
2. Responsabilità Penale
“La responsabilità penale è personale” (Costituzione, art. 27 comma 1). Pertanto gli assistenti, come i docenti e come chiunque, possono essere penalmente responsabili per reati compiuti nei confronti degli alunni con disabilità o di terzi, ad esempio: percosse, ingiurie, violenza privata, molestie, abusi, ecc. o per omissione di vigilanza nei casi in cui l’alunno, con o senza disabilità, sia affidato esclusivamente a loro. Infatti l’art. 40 comma 2 del Codice Penale precisa che “Non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico d’impedire, equivale a cagionarlo”; ciò implica il concetto di “colpa” che è definito dall’art. 43 del Codice penale come segue: “Il delitto […] è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.” Ovviamente la responsabilità viene a mancare nei casi di forza maggiore o nei casi fortuiti.
Salvatore Nocera Andrea Sinno Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica E-mail: scuola@aipd.it Cel. diretto e Whatsapp: 333/1826708 Cel. segreteria AIPD Nazionale: 351/7308112