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Scheda pubblicata il 13/02/2020   e aggiornata il 13/02/2020


Il TAR Campania ha pronunciato una recente sentenza (n. 5668 del 2 Dicembre 2019) assai interessante sulle conseguenze economiche degli ingiustificati tagli al numero di ore di sostegno spettanti agli alunni con disabilità.

Per una bimba frequentante la scuola dell’infanzia la famiglia aveva chiesto il massimo delle ore di sostegno che però non è stato recepito nel PEI. La famiglia ha fatto ricorso e, pur avendo due sospensive, l’anno scolastico si è chiuso senza che la bimba avesse potuto avere quanto richiesto, cioè un’ora di sostegno per ogni ora di insegnamento.

Il TAR pronunciando nel merito, dà atto dell’inottemperanza dell’amministrazione scolastica rispetto alle sospensive e condanna la stessa al risarcimento dei danni non patrimoniali.

La sentenza è importante poiché affronta una serie di problemi sulla delicata materia:

  1. Risolve dapprima il problema della giurisdizione affermando che è compito del TAR e non del Tribunale Civile decidere questo tipo di controversie. Si rifà per ciò alla norma dell’articolo 133, comma 1, lettera c) del codice di procedura amministrativa che attribuisce competenza esclusiva ai TAR in materia di controversie concernenti un pubblico servizio, quale l’istruzione. Critica l’orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione che aveva distinto tra i casi in cui il numero delle ore di sostegno non sono indicate nel PEI, per i quali la competenza sarebbe dei TAR, e quelli in cui tale numero è indicato nel PEI ma viene disatteso dall’amministrazione scolastica, che sarebbero di competenza dei Tribunali Civili in quanto diritti soggettivi. Il TAR Campania insiste sul concetto di “competenza esclusiva” attribuita ai TAR dalla norma citata per affermare la propria giurisdizione;
  2. Passa quindi a discutere sulla illegittimità degli atti amministrativi emanati contrari alle richieste dei ricorrenti, in quanto immotivati ed in contrasto con la documentazione prodotta dai ricorrenti;
  3. Discute quindi sull’inerzia dell’amministrazione rispetto alle ordinanze sospensive emesse durante l’anno scolastico, affermando essersi chiaramente provata la colpevolezza del comportamento omissivo dell’amministrazione;

Argomenta a lungo sulle conseguenze di tale comportamento rispetto al diritto allo studio costituzionalmente garantito per l’alunna con disabilità ed afferma sussistere le condizioni per l’affermazione del diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali dell’alunna.

A tal proposito la sentenza, anche sulla base di recenti orientamenti della Cassazione, afferma la sussistenza di due aspetti di tale diritto: il primo concernente un danno alla vita di relazione dovuto alla mancata presenza dell’insegnante per il sostegno che la facilita tramite l’inclusione scolastica; il secondo concernente il danno esistenziale dovuto alla sofferenza per l’emarginazione subita in classe.

Interessante anche l’analisi dei criteri per la quantificazione del danno non patrimoniale.

Il TAR per l’aspetto del danno alla vita di relazione argomenta che esso è tanto maggiore quanto più prolungata è l’assenza dell’insegnante per il sostegno e lo quantifica secondo una scala di gravità crescente con la prolungata assenza in una somma pari all’indennità di frequenza per ognuno dei cinque gradi in cui è stata formulata la scala da un minimo di gravità ad un massimo. Nel caso di specie, essendo mancate le ore richieste per il sostegno per tutto l’anno scolastico la quantificazione tocca quasi il punto massimo della scala.

Quanto alla sofferenza per l’emarginazione subita il TAR la quantifica in una somma pari al 10% della somma precedente.


OSSERVAZIONI

La stringatissima sintesi esposta sopra non riesce a dare conto dell’ampiezza della sentenza che è quasi un trattato svolgendosi per circa  110 pagine, ricchissima di analisi giurisprudenziali. L’argomentazione è assai incalzante ed articolata che può talora sollevare delle perplessità (specie l’accettazione del principio di un’ora di sostegno per ogni ora di lezione), ma che globalmente risulta convincente. Interessante soprattutto la dimostrazione della necessità dell’individuazione e quantificazione dei danni non patrimoniali. Pur in presenza della cessazione dell’interesse alla sentenza a causa della chiusura dell’anno scolastico prima della stessa, infatti, il TAR ha voluto individuare i danni non patrimoniali risarcibili alla famiglia proprio a causa dell’impossibilità di aver ottenuto le ore di sostegno richieste. A tal proposito il TAR cita l’importante sentenza del Consiglio di Stato n. 2023 del 2017 in cui si denuncia la discriminazione subita da famiglie non abbienti nelle difficoltà a proporre ricorsi e l’invito dello stesso Consiglio di Stato ad evitare con una corretta attività amministrativa la necessità di tali ricorsi.

Rispetto a numerosi casi di compensazione delle spese per cessazione della materia del contendere, il TAR ha voluto richiamare la norma del codice di procedura amministrativa che legittima anche in tali casi l’interesse al diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali.


Vedi anche le schede:

619. Il TAR Campania nomina un commissario ad acta per assicurare l’immediatezza delle ore di sostegno aggiuntive (Sent. 44/19)
n° 569. Il Consiglio di Stato riafferma la propria giurisdizione e condanna l’amministrazione scolastica al risarcimento dei danni non patrimoniali per l’assegnazione di poche ore di sostegno (759/18)
n° 552. Importante sentenza del Consiglio di Stato sulle ore di sostegno e sulla competenza dei TAR (CdS 2023/17)
n° 522. A chi spetta la giurisdizione in tema di ore di sostegno? L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato non risolve il problema (sent. 7/16)
n° 520. Dibattito sulla giurisdizione amministrativa in materia di ore di sostegno (saggi avv. F. Marcellino e F. Girelli)
n° 482. La Cassazione ribadisce la discriminazione per la riduzione delle ore di sostegno, ma… (sent. 25011/14)
n° 293. La Corte Costituzionale ripristina le deroghe per il sostegno (Sentenza n° 80/10)


Salvatore Nocera
Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica
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