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Scheda pubblicata il 14/02/2020 e aggiornata il 14/02/2020

 


Il Tribunale Civile di Marsala ha pronunciato l’interessante Ordinanza in data 3 Febbraio 2020 in materia di ore di assistenza per l’autonomia e la comunicazione.

I genitori di un’alunna frequentante la scuola media avevano richiesto al proprio Comune l’assegnazione di 15 ore di assistenza per l’autonomia e la comunicazione come espressamente indicate nel PEI.

Il Comune aveva ridotto tale numero adducendo motivi di bilancio e la famiglia aveva accettato al solo fine di poter avere subito almeno le ridotte ore assegnate. La famiglia, assistita dall’Avv. Chiara Garacci, ha proposto ricorso al Tribunale Civile per discriminazione ai sensi della legge 67/06, chiedendo un provvedimento cautelare in via di urgenza.

Essendo intervenuto pure un ritardo nell’assegnazione del ridotto numero di ore è stato proposto un nuovo ricorso in via di urgenza.

Il tribunale ha trattenuto per la decisione definitiva i due ricorsi accogliendoli.

Il tribunale sulla base delle norme nazionali e regionali indicate in ricorso sul diritto all’assistenza scolastica degli alunni con disabilità ha dichiarato la sussistenza della discriminazione, pur in presenza dell’accettazione iniziale della famiglia rispetto alla riduzione del numero delle ore, ritenendo che tale accettazione “non era scaturita da una nuova valutazione dell’effettivo fabbisogno della minore (sulla scorta di una diversa ed aggiornata verifica del suo grave stato di disabilità) quanto piuttosto dalla presa d’atto dell’assenza di disponibilità finanziarie, in capo all’ente locale, sufficienti a sovvenzionare detto servizio ed all’assicurazione che, in caso di riduzione delle ore, il servizio sarebbe stato attivato immediatamente”.

Essendovi stato un ulteriore ritardo nell’assegnazione di tali ore il tribunale ha dichiarato la sussistenza della discriminazione anche per questo motivo.

 


 

OSSERVAZIONI

 

La decisione è interessante perché, pur essendo stato parzialmente accolto il ricorso (rifiutandosi di accogliere la richiesta di discriminazione per l’ipotetico rischio futuro di riduzione del numero di ore), ha condannato il Comune alle spese, cosa che in queste circostanze non sempre avviene pronunciandosi la compensazione delle stesse.

E’ ancor più interessante per aver dato il giusto significato alla necessità di accettazione della riduzione del numero di ore da parte della famiglia, dovuta all’urgenza di avere almeno quelle ore. Ciò è importante perché spesso le scuole addirittura chiedono la preventiva sottoscrizione dei PEI anche se non accolgono le richieste della famiglia, quando questa chiede di poterlo consultare o averne copia. In tali casi è chiaro che la sottoscrizione non vale l’accettazione del PEI, che precluderebbe il ricorso, ma semplice atto di presa visione dello stesso. Di ciò è bene che le scuole tengano conto se vogliono evitare la perdita di cause nei loro confronti.

 


Vedi anche le schede:
n° 612.
La riduzione di ore di assistenza rispetto a quelle indicate nel PEI è discriminazione indiretta (Cass. 2501/19)
n° 599. Le ore di assistenza e di sostegno indicate nel PEI sono vincolanti (Ord. Trib. Marsala 14/4/2019)


 

 

Salvatore Nocera
Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica
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