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Scheda pubblicata il 27/2/2020   e aggiornata il 27/2/2020


Il Tribunale di Milano con Ordinanza n° 7609/19 ha accolto un ricorso per discriminazione nei confronti di uno studente con disabilità promosso dagli Avvocati Gaetano De Luca e Barbara Legnani.

Un centro di formazione professionale aveva inizialmente ridotto le ore di frequenza di un alunno con grave disabilità comportamentale non ritenendo l’alunno in grado di permanere a scuola per tutto l’orario. Successivamente, a seguito di comportamenti gravemente scorretti, lo aveva sospeso dalla frequenza ed infine ne aveva decretato l’espulsione per tutto l’anno scolastico, senza mai aver convocato il prescritto Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) per la formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI).

A questo punto la famiglia è stata costretta a promuovere un ricorso per discriminazione.

Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso e condannato l’istituto al risarcimento anche dei danni non patrimoniali, come previsto dalla L. n° 67/06 sulla non discriminazione.

Il Tribunale ha motivato la propria decisione insistendo sull’arbitraria riduzione iniziale dell’orario di frequenza scolastica, vietato dall’articolo 12, comma 4 della L. n° 104/92, nonché sulla mancata convocazione del GLO per la formulazione del PEI nel quale dovevano essere indicati i diversi sostegni, non solo didattici ma anche per l’autonomia e la comunicazione che avrebbero permesso all’alunno una frequenza più tranquilla e corretta.

In particolare così motiva il Tribunale la decisione:

“Ma la mancata convocazione del GLHO e la mancata adozione del PEI non consente di ritenere legittima alcuna delle successive condotte dell’Istituto in campo sia didattico (riduzione del tempo a scuola), che disciplinare (sospensione ed espulsione)”.


OSSERVAZIONI

La decisione è importante perché ribadisce l’importanza del PEI, della sua precoce formulazione e dei suoi puntuali e articolati contenuti, come espressamente stabilito nell’articolo 7 del D.Lgs. n° 66/17, come integrato dal D.Lgs. n° 96/19.

Il Tribunale non si è espresso specificamente sulla legittimità o meno in sé della sanzione disciplinare ma sull’illegittimità della stessa conseguente alla mancata formulazione del PEI e dei suoi contenuti che avrebbero dovuto prevedere un insieme di interventi idonei a consentire una frequenza corretta e ordinata dell’alunno.

La discriminazione quindi consiste nel non avere resa possibile la frequenza di un alunno con grave disabilità negandogli le pari opportunità godute invece dai suoi compagni senza disabilità.


Vedi anche la scheda: n° 554. Più luci che ombre nel decreto legislativo sull’inclusione scolastica (DLgs 66/17 come modificato da DLgs 96/19) 


Salvatore Nocera
Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica
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