Scheda pubblicata il 07/04/2020 e aggiornata il 07/04/2020
Il Tribunale civile di Lucca in composizione monocratica, su ricorso patrocinato dall’avv. Marco Tavernese, promosso col sostegno dell’Associazione Autismo – Pisa, ha pronunciato l’ordinanza del 6 aprile 2020 con la quale condanna il Comune di residenza di un alunno con disabilità a fornirgli un tecnico informatico per aiutarlo nell’utilizzo delle nuove tecnologie necessarie per la sua inclusione scolastica.
La famiglia aveva concordato nel PEI in sede di GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) 15 ore settimanali di un tecnico informatico che doveva essere fornito dal Comune.
Il Comune ha disatteso la richiesta ed addirittura non si è neppure costituito in giudizio, benché convenuto regolarmente notificato unitamente all’Amministrazione scolastica che invece si è costituita dichiarando la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto tale servizio non era ad essa spettante per legge.
Il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso, escludendo l’Amministrazione scolastica, mentre ha condannato il Comune di residenza per discriminazione ai sensi della l. n° 67/06, obbligandolo a fornire il tecnico informatico per il numero di ore richiesto ed alla rifusione delle spese di causa.
Il Tribunale si è basato sull’ampia normativa nazionale ed internazionale nonché della Giurisprudenza, anche costituzionale, in materia. Infatti nella motivazione dell’ordinanza si legge che:
- l’alunno ha un diritto costituzionalmente garantito dalle sentenze della Corte Costituzionale n° 215/87 e n° 275/2016;
- il Comune ha l’obbligo di fornire i servizi di “supporto all’inclusione scolastica” in forza dell’art. 13 comma 3 della l. n° 104/92 e dell’art. 139 del D.Lgs. n° 112/98;
- il Comune avrebbe dovuto rispettare la richiesta del numero delle ore contenuta nel PEI, così come affermato ripetutamente dalla Corte di Cassazione a partire dalla sentenza n° 25011/2014.
Il Tribunale, a maggior garanzia dell’alunno, ha affermato che il Comune di residenza è obbligato a fornire i servizi di “supporto organizzativo” all’inclusione scolastica, anche se l’alunno, come nel caso di specie, si era trasferito di scuola sita in altro comune; ciò in forza del disposto dell’art. 13 del D.Lgs. n° 267/2000, Testo Unico sugli Enti Locali.
OSSERVAZIONI
La decisione, pur essendo nel solco di una Giurisprudenza ormai consolidata sugli obblighi dei Comuni in materia di inclusione scolastica, mi sembra innovativa con riguardo all’oggetto della richiesta e cioè l’assegnazione di un certo numero di ore di un “tecnico informatico”. Non mi risulta che vi siano altre sentenze in proposito e questo aspetto assume una grande importanza proprio in questo periodo di emergenza a causa del “Coronavirus”, in quanto gli alunni con disabilità sono costretti a rimanere a casa e possono comunicare solo tramite la didattica a distanza; non sempre le famiglie sono esperte di nuove tecnologie informatiche e quindi la presenza di un tecnico informatico è fondamentale per assicurare il corretto utilizzo di queste tecnologie.
Altro aspetto interessante è aver confermato il principio che l’obbligo del Comune di residenza permane anche se l’alunno frequenta una scuola fuori comune.
Infine altro aspetto interessante è aver condannato totalmente il Comune alle spese di causa, anche se il ricorso è stato accolto parzialmente; infatti in molte decisioni precedenti i Tribunali si sono espressi per una compensazione delle spese nei casi di accoglimento parziale dei ricorsi.
Vedi anche le schede:
n° 482. La Cassazione ribadisce la discriminazione per la riduzione delle ore di sostegno, ma… (sent. 25011/14)
n° 542. Il diritto allo studio degli alunni con disabilità prevale sui vincoli di bilancio (Corte Cost. 275/16)
Salvatore Nocera
Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica
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