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Scheda pubblicata il 10/12/2020   e aggiornata il 10/12/2020


Con la C.M. n° 20651/20 il MIUR ha diramato le istruzioni per le iscrizioni all’a.s. 2021/2022.

Come ormai è consuetudine, le iscrizioni al primo anno di ciascun ordine e grado di scuola statale (dalla Primaria alla Secondaria di Secondo Grado), al terzo anno di alcune scuole secondarie di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale aderenti al sistema “Iscrizioni on-line” potranno essere effettuate esclusivamente on-line sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline o tramite l’applicazione Scuola in Chiaro in un’app dal 4 al 25 gennaio 2021. Sarà necessario registrarsi a tale sito già a partire dal 19 dicembre 2020. Coloro che sono in possesso dell’identità digitale (SPID) potranno accedere al sito senza dover fare un’altra registrazione.

Le iscrizioni alle scuole dell’infanzia statali dovranno invece essere effettuate nello stesso periodo, ma consegnando la domanda cartacea alla scuola presso la quale si intende iscrivere il proprio figlio.

Come ogni anno le iscrizioni potranno effettuarsi solo presso una scuola, ma vi è la possibilità di indicare altre due scuole alternative nel caso che in quella prescelta vi siano iscrizioni eccedenti rispetto ai posti disponibili. Per tale motivo ogni scuola dovrà pubblicare prima dell’inizio delle iscrizioni sul proprio albo, sul sito web e sul modulo di iscrizione, i criteri per la formazione delle graduatorie per individuare le iscrizioni eccedenti da dirottare presso le altre scuole indicate dalle famiglie.
In ogni caso la Circolare specifica che “la scuola di seconda o terza scelta che accoglie la domanda dovrà comunque trattare con priorità le domande pervenute come prima scelta entro i termini previsti”.

Nei moduli di iscrizione sarà possibile scegliere l’orario settimanale e i diversi percorsi specifici che ogni scuola ha deciso di offrire. Nella circolare sono specificate le disposizioni relative agli specifici indirizzi.

Anche quest’anno sono previste le iscrizioni di bambini anticipatari:

  1. Alla scuola dell’infanzia hanno la precedenza i bambini che compiono 3 anni entro il 31 dicembre 2021, ma possono iscriversi anche quelli che li compiono entro il 30 aprile 2022.
  2. Alla scuola primaria hanno l’obbligo di iscriversi i bambini che compiono 6 anni entro il 31 dicembre 2021, ma possono farlo anche quelli che li compiono entro il 30 aprile 2022.

Anche la circolare di quest’anno ha due paragrafi che riguardano rispettivamente:

  1. gli adempimenti delle scuole per verificare l’obbligo vaccinale degli alunni iscritti (parag. 2.1)
  2. contributi volontari e le tasse scolastiche (parag. 2.2).
    In particolare si fa riferimento a due precedenti Note per ribadire la assoluta volontarietà dei contributi che le scuole possono chiedere e che pertanto non compromettono in nessun modo l’iscrizione degli alunni. Viene ricordato anche che le scuole debbono informare preventivamente le famiglie sulla destinazione di tali contributi e che debbono anche rendicontare pubblicamente il loro effettivo utilizzo (vedi schede n° 331.
     I contributi scolastici sono volontari (e detraibili) eppure molte scuole li fanno passare per obbligatori e n° 372. Chiarimenti definitivi sulla volontarietà e detraibilità dei contributi scolastici (Note 312/12 e 593/13)).
    Per quanto riguarda le tasse scolastiche viene ribadito che sono dovute solo per gli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado e viene ricordato che il D.M. n° 370/19 prevede il completo esonero su richiesta dei nuclei familiari con ISEE pari o inferiore a € 20.000. Si rimanda alla Nota prot. n° 13053/19 per gli ulteriori casi di esonero.

Si riporta per completezza l’art. 9 della circolare che riguarda, come di consueto gli alunni con disabilità, DSA e stranieri:

“9 – Accoglienza e inclusione

9.1 – Alunni/studenti con disabilità
Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale.
Il profilo di funzionamento, di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sarà trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione.
Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.
L’alunno/studente con disabilità che consegua il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione ha titolo, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 62 del 2017qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima dell’inizio dell’anno scolastico 2021/2022, alla iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge n.104/92.
Solo per gli alunni che non si presentano agli esami è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell’acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell’anno scolastico 2021/2022, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l’obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.
Gli alunni con disabilità ultradiciottenni, non in possesso del diploma conclusivo del primo ciclo ovvero in possesso del suddetto diploma ma non frequentanti l’istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge n. 104/1992 e successive modificazioni (cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 226/2001).

9.2 – Alunni/studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.
Gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall’insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall’articolo 11, comma 13 del d.lgs. 62/2017conseguono titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.

9.3 – Alunni/studenti con cittadinanza non italiana
Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45 del d.P.R. 394/1999.
Al riguardo, si fa integralmente rinvio alla Nota ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2, recante “Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”, e in particolare, al punto 3 “Distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e formazione delle classi”, in cui si precisa che a tale fine è necessario programmare il flusso delle iscrizioni con azioni concertate e attivate territorialmente con l’Ente locale e la Prefettura e gestite in modo strategico dagli Uffici Scolastici Regionali, fissando – di norma – il limite massimo di presenza nelle singole classi di alunni/studenti con cittadinanza non italiana o con ridotta conoscenza della lingua italiana al 30% per classe.
Sul punto, si richiamano gli adempimenti in capo ai dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali, eventualmente coadiuvati dai dirigenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali, ai fini di prevenire anomale e non adeguatamente motivate concentrazioni di alunni stranieri presso singole classi di uno stesso istituto scolastico.
Ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 251/2007 i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso – come peraltro i minori stranieri non accompagnati – agli studi secondo le modalità previste per i cittadini italiani.
Si rammenta che anche per gli alunni/studenti con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un “codice provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo.

Nei casi in cui i genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale di cittadinanza non italiana siano privi di codice fiscale potranno recarsi presso l’istituzione scolastica prescelta, al fine di effettuare l’iscrizione attraverso il riconoscimento in presenza con i documenti identificativi in loro possesso. Le segreterie delle istituzioni scolastiche provvederanno a perfezionare la procedura di iscrizione secondo le modalità definite dalla Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica.
Si richiama, infine, la Nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e l’autonomia scolastica del 20 aprile 2011, n. 2787, in ordine alle modalità di applicazione delle norme relative al riconoscimento di titoli di studio e certificazioni straniere.

Per una esaustiva ricognizione della materia si rinvia alle “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” trasmesse dal MIUR con nota n. 4233 del 19 febbraio 2014.”


OSSERVAZIONI

Si rimanda alle osservazioni generali già fatte per le circolari degli anni precedenti visibili nella scheda n° 615. Iscrizioni anno scolastico 2020-2021 (CM 22994/19)

Inoltre si aggiunge che:

1.

L‘art. 9 riporta una novità purtroppo non applicabile nemmeno in questo anno. Infatti all’inizio del parag. 9.1 relativo agli alunni con disabilità si dice che:

“Il profilo di funzionamento, di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 sarà trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione.”

Il riferimento al nuovo “profilo di funzionamento” è coerente con le novità introdotte dal D.Lgs n° 66/17, come modificato dal D.Lgs. n° 96/19.
Come però abbiamo già evidenziato nella nostra scheda n° 611. Le nuove norme sull’inclusione scolastica: quali sono già applicabili? (DLgs 66/17), alcune delle misure previste da tali D.Lgs non sono ancora applicabili, in quanto mancano dei successivi atti normativi e linee guida che ancora non sono stati emanati. Tra queste misure ancora inapplicabili è compreso anche il Profilo di Funzionamento.

Si ricorda che il nostro Osservatorio Scolastico ha inviato già lo scorso anno una richiesta di precisazioni alla Direzione Generale degli Ordinamenti del MIUR, chiedendo che venisse chiarito ufficialmente che, in attesa dell’emanazione di tali atti applicativi, le famiglie possano presentare, a completamento delle iscrizioni di alunni con disabilità, i soli documenti già indicati nella prima parte del paragrafo e cioè: il verbale di certificazione dell’handicap ai sensi della l. n° 104/1992, art. 3 comma 1 o 3 e la Diagnosi Funzionale.
Il MIUR ha risposto lo scorso anno chiarendo che la frase inserita nella circolare circa il Profilo di Funzionamento

esplicita che tale documento dovrà essere trasmesso alla scuola una volta predisposto dall’unità di valutazione multidisciplinare del SSN, senza dare indicazioni circa la tempistica essendo tale documento, come Lei ha ben precisato, subordinato all’emanazione delle Linee guida ministeriali. […] fino alla piena entrata in vigore delle novità introdotte dal citato D.Lgs n° 66/2017, continueranno ad essere applicate le norme previgenti.”

(la risposta competa del MIUR si può leggere nella nostra scheda n° 615. Iscrizioni anno scolastico 2020-2021 (CM 22994/19)).

Pertanto anche quest’anno le scuole non potranno richiedere alle famiglie il Profilo di Funzionamento, considerato che ancora non sono state emanate le relative Linee guida previste dal D.Lgs n° 66/17.

2.

La Circolare, nel paragrafo sulle iscrizioni alla scuola primaria, riporta anche la seguente possibilità:

“Con riferimento alle deroghe all’obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni con disabilità o arrivati per adozione internazionale, relative al trattenimento per un anno alla scuola dell’infanzia, si ricorda che le stesse sono consentite su richiesta della famiglia, in casi circostanziati, supportati da documentazione che ne attesti la necessità e in via del tutto eccezionale“.

La Circolare cita in proposito le Linee guida sull’inclusione degli alunni stranieri (Nota prot. n. 7443 del 14/12/2014) e l’articolo 114, comma 5, del Testo Unico sulla scuola D.Lgs. n° 297/94.
Come abbiamo già avuto modo di scrivere in passato, a nostro avviso i motivi di salute o eccezionali per gli alunni con disabilità non possono coincidere con il fatto stesso di avere una disabilità certificata, ma debbono essere situazioni eccezionali aggiuntive. Diversamente si legittimerebbe automaticamente per tutti gli alunni con disabilità la possibilità di tardare di un anno l’inizio dell’obbligo scolastico previsto per tutti al compimento dei 6 anni (vedi scheda n° 462. E’ legittima la permanenza alla scuola dell’infanzia oltre il 6 anno di età? (Nota 547/14)).

3. 

Rispetto ai criteri di priorità che ogni Consiglio di Istituto deve indicare prima dell’inizio delle iscrizioni per stilare una graduatoria in caso di un numero eccessivo di iscrizioni nella stessa scuola, riproponiamo anche quello di non inserire nella stessa prima classe più di due alunni con disabilità e non più di un alunno con disabilità se questa è grave. Contemporaneamente debbono essere fissati dei criteri per la priorità d’iscrizione tra alunni con disabilità, in modo da garantire comunque a quanti chiedessero l’iscrizione superando il numero massimo consentito da questi criteri, la possibilità di iscrizione a scuole vicine.
Questo per ristabilire un tetto al numero di alunni con disabilità nella stessa classe che è venuto meno con l’abrogazione del D.M. n° 141/99 che stabiliva proprio questi criteri da noi proposti (vedi scheda n° 285. Riorganizzazione della rete scolastica e formazione delle classi a seguito della riforma Gelmini (DPR 81/09)).


Vedi anche le schede:

n° 615. Iscrizioni anno scolastico 2020-2021 (CM 22994/19)
n° 611. Le nuove norme sull’inclusione scolastica: quali sono già applicabili? (DLgs 66/17)
n° 331. I contributi scolastici sono volontari (e detraibili) eppure molte scuole li fanno passare per obbligatori
n° 372. Chiarimenti definitivi sulla volontarietà e detraibilità dei contributi scolastici (Note 312/12 e 593/13)
n° 486. L’inclusione di alunni stranieri adottati (Linee guida 18/12/14)

n° 462. E’ legittima la permanenza alla scuola dell’infanzia oltre il 6 anno di età? (Nota 547/14)
n° 285. Riorganizzazione della rete scolastica e formazione delle classi a seguito della riforma Gelmini (DPR 81/09)
n° 586. Iscrizioni anno scolastico 2019/2020 (CM 18902/18)
n° 562. Iscrizioni anno scolastico 2018/2019 (CM 14659/17)
n° 541. Iscrizioni anno scolastico 2017/2018 (CM 10/16)
n° 512. Iscrizioni a.s. 2016/2017 (CM 22/15)


Salvatore Nocera
Nicola Tagliani
Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica
Via Fasana, 1/b
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Tel: 06/3723909 – 06/3789.7596-9230-9306
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